Lavoro: ulteriori indicazioni sul rilascio delle autorizzazioni per gli extra comunitari

 

Con circolare n. 9 dell’8 marzo 2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver allegato 27 modelli relativi alle istanze da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ha dettato alcune disposizioni operative per le DPL, integrative di quelle già fornite congiuntamente con il Ministero dell’Interno.
Queste le novità principali:
a) istanze susseguenti al decreto flussi per l’anno 2005: essendo state presentate sotto la vigenza della precedente normativa (DPR n. 394/1999 nel testo originario, senza le modifiche apportate con il DPR n. 334/2004), esse continuano ad essere “lavorate” dalle DPL ed i provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dalle stesse;
b) nuovo regolamento: è entrato in vigore il 25 febbraio 2005. Ciò significa che a livello autorizzativi lo stesso opera essenzialmente per i nuovi ingressi “fuori quota” le cui istanze sono state presentate a partire da detta data;
c) domande “fuori quota” (art. 27 D. L.vo n. 286/1998) presentate prima del 25 febbraio u.s.: sono trattare e rilasciate dalla DPL sulla base della disciplina in vigore all’atto della presentazione;
d) domande “fuori quota” (art. 27 D. L.vo n. 286/1998) presentate a partire dal 25 febbraio 2005: esse devono essere presentate sui modelli emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via provvisoria. Le istanze vanno presentare allo Sportello Unico presso la Prefettura UTG con lettera raccomandata AR. La DPL provvede all’istruttoria, mentre il provvedimento finale di nulla – osta è di competenza dello Sportello Unico e sarà in concreto adottabile soltanto nel momento in cui lo stesso diverrà operativo;
e) accertamenti di disponibilità presso i centri per l’impiego: fino a quando lo Sportello Unico non sarà operativo la DPL dovrà effettuare per i casi richiesti la ricerca presso i centri per l’impiego. Ciò per i casi di ingresso fuori quota è previsto per gli interpreti ed i traduttori, nonché per gli infermieri professionali. Allo Sportello Unico la DPL dovrà fornire oltre al parere circa il rilascio dell’autorizzazione anche la documentazione relativa alla ricerca presso le strutture del collocamento e le eventuali successive determinazioni del datore di lavoro;
f) ingressi fuori quota per formazione professionale: la nuova procedura è completamente diversa dalla precedente e per l’attività formativa prevista dall’art. 40, comma 9, lettera a, del nuovo regolamento si può parlare di tirocinio che non integra la costituzione di un rapporto di lavoro. i lavoratori neo comunitari accedono direttamente alla regolamentazione dei tirocini prevista dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998;
g) proroghe e rinnovi delle autorizzazioni per i “fuori quota”: le istanze, successive al 25 febbraio 2005, vanno presentate allo Sportello Unico ma sono “lavorate” dalla DPL che, in ogni caso, deve rimettere le conclusioni della procedura alla Prefettura UTG per il successivo provvedimento. Copia di tutta la documentazione è trasmessa dalla DPL anche al soggetto che ha presentato l’istanza. Tale procedura non si applica alle proroghe per i tirocini formativi per i quali è cambiata la normativa di riferimento. Eventuali proroghe sono ammissibili, con la vecchia procedura, soltanto se presentate entro il 24 febbraio 2005;
h) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro per i “fuori quota”. In alcuni casi l’art. 40 del nuovo regolamento ammette la possibilità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella originaria. Ciò è possibile, in particolare, per traduttori ed interpreti, per collaboratori familiari di cittadini italiani o appartenenti alla Comunità Europea assunti all’estero che si trasferiscono in Italia e per gli infermieri professionali;
i) infermieri professionali. La circolare n. 9/2005 ricorda che l’assunzione può avvenire soltanto nel caso in cui il datore di lavoro sia una struttura sanitaria pubblica o privata, una società cooperativa appaltatrice della gestione diretta ed esclusiva dell’intera struttura sanitaria (ovvero di un reparto o di un servizio)di destinazione del lavoratore o un’agenzia di somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore;
j) contratto di soggiorno: va stipulato davanti allo Sportello Unico allorquando lo stesso diverrà operativo. Qualora lo straniero sia già in Italia con un valido permesso di soggiorno che consente, senza alcuna limitazione, l’attività di lavoro subordinato, le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente ed autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo messo a disposizione con la circolare ( allegati n. 23 e 24). Con gli allegati n. 25 e 26, invece, è stato predisposto un modello di contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extra comunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. L’invio alla Prefettura UTG del modulo compilato e sottoscritto adempie l’obbligo di comunicazione entro i cinque giorni dall’assunzione previsto dall’art. 22, comma 7, del Testo Unico e dall’art. 36 – bis del nuovo regolamento. Il datore di lavoro deve accludere nell’invio del modello copia del proprio documento di identità. L’invio va fatto con raccomandata AR indirizzata alla Prefettura UTG. Copia del contratto di soggiorno e della comunicazione inviata va consegnata al lavoratore.

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la circolare n. 09/2005   

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it