Lavoro: ulteriori indicazioni sul rilascio delle autorizzazioni per gli extra comunitari
Con circolare n. 9 dell’8 marzo 2005, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dopo aver allegato 27 modelli
relativi alle istanze da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ha dettato alcune disposizioni operative
per le DPL, integrative di quelle già fornite congiuntamente con il Ministero
dell’Interno.
Queste le novità principali:
a) istanze susseguenti al decreto flussi per l’anno 2005: essendo state
presentate sotto la vigenza della precedente normativa (DPR n. 394/1999 nel
testo originario, senza le modifiche apportate con il DPR n. 334/2004), esse
continuano ad essere “lavorate” dalle DPL ed i provvedimenti autorizzativi sono
rilasciati dalle stesse;
b) nuovo regolamento: è entrato in vigore il 25 febbraio 2005. Ciò significa che
a livello autorizzativi lo stesso opera essenzialmente per i nuovi ingressi
“fuori quota” le cui istanze sono state presentate a partire da detta data;
c) domande “fuori quota” (art. 27 D. L.vo n. 286/1998) presentate prima del 25
febbraio u.s.: sono trattare e rilasciate dalla DPL sulla base della disciplina
in vigore all’atto della presentazione;
d) domande “fuori quota” (art. 27 D. L.vo n. 286/1998) presentate a partire dal
25 febbraio 2005: esse devono essere presentate sui modelli emanati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via provvisoria. Le istanze
vanno presentare allo Sportello Unico presso la Prefettura UTG con lettera
raccomandata AR. La DPL provvede all’istruttoria, mentre il provvedimento finale
di nulla – osta è di competenza dello Sportello Unico e sarà in concreto
adottabile soltanto nel momento in cui lo stesso diverrà operativo;
e) accertamenti di disponibilità presso i centri per l’impiego: fino a quando lo
Sportello Unico non sarà operativo la DPL dovrà effettuare per i casi richiesti
la ricerca presso i centri per l’impiego. Ciò per i casi di ingresso fuori quota
è previsto per gli interpreti ed i traduttori, nonché per gli infermieri
professionali. Allo Sportello Unico la DPL dovrà fornire oltre al parere circa
il rilascio dell’autorizzazione anche la documentazione relativa alla ricerca
presso le strutture del collocamento e le eventuali successive determinazioni
del datore di lavoro;
f) ingressi fuori quota per formazione professionale: la nuova procedura è
completamente diversa dalla precedente e per l’attività formativa prevista
dall’art. 40, comma 9, lettera a, del nuovo regolamento si può parlare di
tirocinio che non integra la costituzione di un rapporto di lavoro. i lavoratori
neo comunitari accedono direttamente alla regolamentazione dei tirocini prevista
dall’art. 18 della legge n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998;
g) proroghe e rinnovi delle autorizzazioni per i “fuori quota”: le istanze,
successive al 25 febbraio 2005, vanno presentate allo Sportello Unico ma sono
“lavorate” dalla DPL che, in ogni caso, deve rimettere le conclusioni della
procedura alla Prefettura UTG per il successivo provvedimento. Copia di tutta la
documentazione è trasmessa dalla DPL anche al soggetto che ha presentato
l’istanza. Tale procedura non si applica alle proroghe per i tirocini formativi
per i quali è cambiata la normativa di riferimento. Eventuali proroghe sono
ammissibili, con la vecchia procedura, soltanto se presentate entro il 24
febbraio 2005;
h) instaurazione di nuovi rapporti di lavoro per i “fuori quota”. In alcuni casi
l’art. 40 del nuovo regolamento ammette la possibilità di instaurare un nuovo
rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella originaria. Ciò è possibile, in particolare, per traduttori ed
interpreti, per collaboratori familiari di cittadini italiani o appartenenti
alla Comunità Europea assunti all’estero che si trasferiscono in Italia e per
gli infermieri professionali;
i) infermieri professionali. La circolare n. 9/2005 ricorda che l’assunzione può
avvenire soltanto nel caso in cui il datore di lavoro sia una struttura
sanitaria pubblica o privata, una società cooperativa appaltatrice della
gestione diretta ed esclusiva dell’intera struttura sanitaria (ovvero di un
reparto o di un servizio)di destinazione del lavoratore o un’agenzia di
somministrazione tenuta alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti
della struttura sanitaria di destinazione del lavoratore;
j) contratto di soggiorno: va stipulato davanti allo Sportello Unico allorquando
lo stesso diverrà operativo. Qualora lo straniero sia già in Italia con un
valido permesso di soggiorno che consente, senza alcuna limitazione, l’attività
di lavoro subordinato, le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro
direttamente ed autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione del modulo messo a disposizione con la
circolare ( allegati n. 23 e 24). Con gli allegati n. 25 e 26, invece, è stato
predisposto un modello di contratto di soggiorno da stipularsi per la
prosecuzione di un rapporto di lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore
extra comunitario munito di permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in
corso di validità. L’invio alla Prefettura UTG del modulo compilato e
sottoscritto adempie l’obbligo di comunicazione entro i cinque giorni
dall’assunzione previsto dall’art. 22, comma 7, del Testo Unico e dall’art. 36 –
bis del nuovo regolamento. Il datore di lavoro deve accludere nell’invio del
modello copia del proprio documento di identità. L’invio va fatto con
raccomandata AR indirizzata alla Prefettura UTG. Copia del contratto di
soggiorno e della comunicazione inviata va consegnata al lavoratore.
la circolare n. 09/2005 |
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