Governo: i termini dei procedimenti amministrativi non superiori a 90 giorni del Ministero del lavoro
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 2011, il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale attua l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275 Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente «l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi compiti»; Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giorno 25 novembre 2010; Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 dicembre 2010 Il Presidente Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 159 |
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