Governo: controlli nelle imprese

 

L’art. 7, comma 2, del c.d. "decreto dello sviluppo" tratta, tra le altre cose, il problema relativo alla unicità dei controlli in materia fiscale e contributiva presso le imprese. A tal proposito si afferma che:

  1. a livello statale, con decreto “concertato” Economia – Lavoro sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva con coordinamento tra Agenzie Fiscali, Guardia di Finanza, Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, INPS e Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con scambio telematico delle informazioni e dei dati. Con lo stesso decreto si stabiliranno le modalità di comunicazione preventiva degli accessi e delle verifiche, in una logica di coordinamento. Gli appartenenti alla Guardia di Finanza, “secondo una prassi consolidata eseguiranno gli accessi in borghese”;

  2. a livello sub statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposte dalle Amministrazioni locali inserite nel conto economico della P.A., ivi comprese le Polizie locali, le aziende ed agenzie regionali e locali vanno programmati periodicamente. Il coordinamento è affidato allo Sportello Unico per le Attività produttive (Suap) o, in mancanza, alla Camera di Commercio;

  3. gli accessi sono svolti nel principio della contestualità e della non ripetitività per periodi di tempo inferiori al semestre;

  4. gli atti adottati in violazione dei punti da a) a c) costituiscono per i dipendenti che li hanno adottati, illeciti disciplinari: fanno eccezione gli accessi per la repressione dei reati inb materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli per necessità ed urgenza, con provvedimento motivato.


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