INAIL: regolamento per il Fondo per le vittime dell’amianto
L'INAIL, con la circolare n. 32 del 5 maggio 2011, comunica il regolamento per il Fondo per le vittime dell’amianto.
Hanno diritto alla prestazione del Fondo:
i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta, dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita (pari o superiore all'11% in "regime testo unico" e al 16% in "regime danno biologico");
i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fibra "fiberfrax", individuati ai sensi dell'art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell'assicurato.
Il beneficio si configura come una
prestazione aggiuntiva alla rendita percepita, che ne costituisce il
presupposto, ed è erogato d'ufficio dall'INAIL, previo trasferimento dei
finanziamenti previsti a carico dello Stato e l'incasso degli oneri previsti a
carico delle imprese. Per l'accesso al beneficio, pertanto, non deve essere
presentata alcuna istanza.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it