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INAIL: cir.25/2014 - riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
L'Inail, con la circolare n. 25 del 7 maggio 2014, illustra i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'anno 2014 (come previsto dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 - c.d. legge di stabilità 2014).
La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l’anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente:
a. ai premi della gestione industria di
cui al titolo I del
d.p.r. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi
previsti dalle Tariffe approvate con il
d.m. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);
b. ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati
in base al piano tariffario vigente;
c. ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi
dell’art. 42 del
d.p.r. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le
malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze
radioattive di cui alla
legge 93/1958;
d. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II
del citato
d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione:
> i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni in ambito domestico;
> i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro
occasionale accessorio;
> i contributi per l’assicurazione degli apprendisti6, riscossi dall’Inps in
forma unificata;
> i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’Inps.
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi é pari al 14,17%.
La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali esposti nella circolare stessa.
allegato 1 circ. 25-2014 (comma 128, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
allegato 2 circ. 25-2014 (Determina del Presidente dell’ Inail n. 67 dell’11 marzo 2014)
fonte: Inail
Dottrina Per il Lavoro - www.dplmodena.it