Min. Interno: direttiva sulle "garanzie dei diritti dello straniero"

 

Il Ministero dell'Interno ha emanato, in data 8 agosto 2006, una direttiva con la quale stabilisce che gli immigrati in attesa della conclusione delle pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno potranno contare "sulla piena legittimità del soggiorno e continuare a godere dei diritti ad esso connessi" purché ricorrano le seguenti condizioni:

a. la domanda sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni;

b. sia stata verificata la completezza della documentazione;

c. sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.

"Gli effetti dei diritti esercitati - si legge nella direttiva - cesseranno in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno, ancorché scaduto, e della ricevuta di presentazione, potrà lasciare il territorio dello stato e farvi regolare rientro, alle condizioni più volte reiterate con le circolari del dipartimento di pubblica sicurezza."

La direttiva precisa infine che "permangono, invece, le limitazioni e le condizioni per la circolazione nell'ambito dell'area Schengen, regolate dalla disciplina internazionale".
 

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