Governo: norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 , n. 177, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di valutazione
dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure
di gestione delle emergenze;
b) integrale
e vincolante applicazione anche del comma
2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento
della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero
anche con altre tipologie contrattuali o di appalto,
a condizione, in questa seconda ipotesi, che
i relativi contratti siano stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo
I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale
esperienza deve essere necessariamente in possesso dei
lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attivita' di
informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il
datore di lavoro ove impiegato per attivita'
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di
rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di
apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le
modalita' della formazione di cui al periodo
che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
con accordo in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e)
possesso di dispositivi di
protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita'
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121
e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di
attivita' di addestramento di tutto il personale impiegato
per le attivita' lavorative in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso
il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le
previsioni di cui agli articoli 66 e
121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti
previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita'
contributiva;
h) integrale applicazione della parte
economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso
il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale
di riferimento, ove la prestazione sia di tipo
retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi
di settore sottoscritti da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale.
Il provvedimento entrerà in vigore il 23 novembre 2011.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 settembre 2011 , n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011; Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato. 2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneita' tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Art. 2 Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Qualsiasi attivita' lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti: a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita' contributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attivita', o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. L'attivita' di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno. 2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attivita' di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. 3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116 |