Governo: norme per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.  260 del 8 novembre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 , n. 177, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento  o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi  attivita'  lavorativa  nel  settore  degli  ambienti sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

     a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni  in  materia di  valutazione  dei  rischi,  sorveglianza  sanitaria  e  misure  di gestione delle emergenze;
    b)  integrale  e  vincolante  applicazione  anche  del  comma   2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
    c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30  per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa  a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta  con contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  ovvero  anche con altre tipologie contrattuali  o  di  appalto,  a  condizione,  in questa  seconda  ipotesi,  che  i  relativi  contratti  siano   stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo  VIII,  Capo  I,  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale  esperienza  deve essere necessariamente in possesso dei  lavoratori  che  svolgono  le funzioni di preposto;
    d)  avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di   informazione   e formazione di tutto il personale, ivi compreso il  datore  di  lavoro ove impiegato  per  attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla  conoscenza  dei fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di  verifica  di apprendimento e aggiornamento.  I  contenuti  e  le  modalita'  della formazione  di  cui  al  periodo  che   precede   sono   individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34  e  37  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con   accordo   in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
   e)   possesso   di   dispositivi   di   protezione   individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla  prevenzione  dei rischi propri delle attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di inquinamento o confinati e avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione  e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto  legislativo  9  aprile 2008, n. 81;
    f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di  tutto il personale  impiegato  per  le  attivita'  lavorative  in  ambienti sospetti di inquinamento o  confinati,  ivi  compreso  il  datore  di lavoro, relativamente alla applicazione  di  procedure  di  sicurezza coerenti  con  le  previsioni  di  cui  agli  articoli  66  e  121  e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81;
    g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarita' contributiva;
   h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso  il  versamento  della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di  riferimento,  ove  la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai  contratti  e accordi collettivi di  settore  sottoscritti  da  organizzazioni  dei datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento entrerà in vigore il 23 novembre 2011. 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese  e  dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di  inquinamento  o
confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 6,  comma  8,  lettera  g),  e  27  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 
  Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per
la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo  6  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data  16  marzo  ed  in
data 7 aprile 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 20 aprile 2011; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In  attesa  della  definizione  di  un  complessivo  sistema  di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto
dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema  di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  destinati  ad
operare  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di  inquinamento  o
confinati, quale di seguito individuato. 
  2. Il  presente  regolamento  si  applica  ai  lavori  in  ambienti
sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e  121  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati  di  cui
all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1  e
2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del  datore  di
lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa  appaltatrice  o  a
lavoratori autonomi  all'interno  della  propria  azienda  o  di  una
singola  unita'  produttiva   della   stessa,   nonche'   nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che  abbia
la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma  1,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. 
  4. Restano altresi' applicabili, limitatamente alle fattispecie  di
cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva
disciplina  del  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  di  cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di  qualificazione
e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri  di
verifica    della    idoneita'    tecnico-professionale    prescritti
dall'articolo  26,  comma  1,  lettera  a),  del   medesimo   decreto
legislativo. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento  o
                              confinati 
 
  1.  Qualsiasi  attivita'  lavorativa  nel  settore  degli  ambienti
sospetti di inquinamento o confinati puo' essere svolta unicamente da
imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei
seguenti requisiti: 
    a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni  in  materia
di  valutazione  dei  rischi,  sorveglianza  sanitaria  e  misure  di
gestione delle emergenze; 
    b)  integrale  e  vincolante  applicazione  anche  del  comma   2
dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nel
caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; 
    c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30  per
cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa  a
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato  ovvero  anche
con altre tipologie contrattuali  o  di  appalto,  a  condizione,  in
questa  seconda  ipotesi,  che  i  relativi  contratti  siano   stati
preventivamente certificati ai sensi del Titolo  VIII,  Capo  I,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale  esperienza  deve
essere necessariamente in possesso dei  lavoratori  che  svolgono  le
funzioni di preposto; 
    d)  avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di   informazione   e
formazione di tutto il personale, ivi compreso il  datore  di  lavoro
ove impiegato  per  attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati, specificamente mirato alla  conoscenza  dei
fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di  verifica  di
apprendimento e aggiornamento.  I  contenuti  e  le  modalita'  della
formazione  di  cui  al  periodo  che   precede   sono   individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34  e  37  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con   accordo   in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; 
    e)   possesso   di   dispositivi   di   protezione   individuale,
strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla  prevenzione  dei
rischi propri delle attivita'  lavorative  in  ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati e avvenuta  effettuazione  di  attivita'  di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione  e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66
e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81; 
    f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di  tutto
il personale  impiegato  per  le  attivita'  lavorative  in  ambienti
sospetti di inquinamento o  confinati,  ivi  compreso  il  datore  di
lavoro, relativamente alla applicazione  di  procedure  di  sicurezza
coerenti  con  le  previsioni  di  cui  agli  articoli  66  e  121  e
dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.
81; 
    g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
di Documento unico di regolarita' contributiva; 
    h) integrale applicazione della parte economica e normativa della
contrattazione collettiva di settore, compreso  il  versamento  della
contribuzione all'eventuale ente bilaterale di  riferimento,  ove  la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai  contratti  e
accordi collettivi di  settore  sottoscritti  da  organizzazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
  2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti  sospetti  di
inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a  subappalti,  se
non autorizzati espressamente dal  datore  di  lavoro  committente  e
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni del  presente  regolamento  si  applicano  anche  nei
riguardi  delle  imprese  o  dei  lavoratori  autonomi  ai  quali  le
lavorazioni vengano subappaltate. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
Procedure  di  sicurezza  nel  settore  degli  ambienti  sospetti  di
                      inquinamento o confinati 
 
  1. Prima dell'accesso nei luoghi  nei  quali  devono  svolgersi  le
attivita'  lavorative  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  tutti  i
lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso  il  datore
di lavoro ove impiegato nelle  medesime  attivita',  o  i  lavoratori
autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati  dal
datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in  cui
sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli  ambienti
di lavoro, e sulle misure di  prevenzione  e  emergenza  adottate  in
relazione alla propria attivita'. L'attivita' di  cui  al  precedente
periodo  va  realizzata  in   un   tempo   sufficiente   e   adeguato
all'effettivo completamento del trasferimento delle  informazioni  e,
comunque, non inferiore ad un giorno. 
  2.  Il  datore  di  lavoro   committente   individua   un   proprio
rappresentante, in possesso di  adeguate  competenze  in  materia  di
salute e  sicurezza  sul  lavoro  e  che  abbia  comunque  svolto  le
attivita'  di  informazione,  formazione  e  addestramento   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a  conoscenza  dei  rischi
presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita'  lavorative,  che
vigili in funzione  di  indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
svolte dai lavoratori impiegati  dalla  impresa  appaltatrice  o  dai
lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore  di  lavoro
committente. 
  3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti  di
inquinamento  o  confinati  deve  essere  adottata  ed  efficacemente
attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o,
ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in
ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di
coordinamento con il sistema  di  emergenza  del  Servizio  sanitario
nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potra' corrispondere
a una buona prassi, qualora  validata  dalla  Commissione  consultiva
permanente  per  la  salute  e  sicurezza   sul   lavoro   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1,  lettera  v),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
  4.  Il  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  al  presente
regolamento determina il venir meno della  qualificazione  necessaria
per  operare,  direttamente  o  indirettamente,  nel  settore   degli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116 

 

 


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