Min.Economia: perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, il Decreto 19 novembre 2009  relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 č determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 č determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 19 novembre 2009
 

Perequazione  automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2009.  Valore
definitivo anno 2008. (09A14392) 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 1, comma 19, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,
recante criteri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2008; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 20  novembre  2008  (Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 290 del 12  dicembre  2008)  concernente:  «Aumento  di
perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza
1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione  percentuale  da
considerarsi per anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008»; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 15 ottobre 2009, prot. n. 935, dalla quale si rileva che: 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2007 ed il periodo gennaio-dicembre  2008
e' risultata pari a +3,2; 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre  2009
e' risultata pari a +0,7, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2009 la ripetizione  dell'indice  del
mese di settembre 2009; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2009; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2010,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2008 e' determinata in misura pari  a  +3,2
dal 1° gennaio 2009. 
                               Art. 2 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in misura pari  a  +0,7
dal 1° gennaio 2010, salvo  conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di
perequazione per l'anno successivo. 
                               Art. 3 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 novembre 2009 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Tremonti         
Il Ministro del lavoro, della salute 
     e delle politiche sociali 
             Sacconi 

 


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