Min.Economia: perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, il Decreto 19 novembre 2009 relativo alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 č determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009.
La percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 č determinata in misura pari a
+0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009. Valore definitivo anno 2008. (09A14392) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante criteri per la perequazione delle pensioni per l'anno 2008; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 2008) concernente: «Aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 e valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per anno 2007, con decorrenza dal 1° gennaio 2008»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 15 ottobre 2009, prot. n. 935, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2007 ed il periodo gennaio-dicembre 2008 e' risultata pari a +3,2; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2008 ed il periodo gennaio-dicembre 2009 e' risultata pari a +0,7, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2009; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2009; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 e' determinata in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009. Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 e' determinata in misura pari a +0,7 dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 19 novembre 2009 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi |
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