Governo: funzionalità degli Sportelli Unici per l’Immigrazione
L’art.2, comma 6, del D.L. 29 dicembre 2010
n. 225, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2010, al fine di garantire
l’operatività degli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso la Prefettura – UTG, stabilisce, in deroga alla normativa vigente, la proroga di un anno dei
contratti a termine previsti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio del 29
marzo 2007, n. 3576. Ciò premesso non trovano applicazione l’art. 5 del
D.L.vo
n. 368/2001, l’art. 1, comma 519, della
legge n. 296/2006 e l’art. 3, comma 90,
della legge n. 244/2007.
Le norme appena richiamate che non trovano applicazione riguardano:
a) la scadenza dei termini, le sanzioni e la successione dei contratti (art- 5
del D.L.vo
n. 368/2001);
b) la stabilizzazione nella P. A. (art. 1, comma 519, della
legge n. 296/2006 e
l’art. 3, comma 90, della
legge n. 244/2007).