Governo: lavoro accessorio dei percettori di indennità di sostegno e dei lavoratori part–time

 

Tra i provvedimenti contenuti nella tabella richiamata dall’art. 1 del D.L. n. 225/2010 c’è la proroga al 31 marzo 2011 delle disposizioni sperimentali, con scadenza al 31 dicembre 2010, contenute nell’art. 70, commi 1 e 1-bis, del D.L.vo n. 276/2003. Tale termine potrà, successivamente, essere prorogato con D.P.C.M., acquisito il parere del Ministro dell’Economia.
Esse concernono:


a) art. 70, comma 1: i lavoratori con contratto a tempo parziale che possono prestare la loro attività con prestazioni occasionali ed accessorie in tutti i settori produttivi, con l’ovvia esclusione del datore di lavoro che è titolare del rapporto a tempo parziale. Tale esclusione si giustifica con la previsione del D.L.vo n. 61/2000 che consente il superamento dell’orario concordato con il lavoratore attraverso l’utilizzazione (e la relativa maggiorazione) del lavoro supplementare;
b) art. 70, comma 1-bis: i lavoratori percettori di indennità di sostegno del reddito o di integrazioni salariali possono prestare la loro attività, con prestazioni accessorie, in tutti i settori produttivi, per un reddito complessivo annuo (riferito alla totalità dei committenti) pari a 3.000 euro netti.
 


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