INPS: contratti a termine di lavoratori in mobilità e “bonus “contributivo
L’INPS, con messaggio n. 32661/2010, ha
affermato che i contratti a termine per i lavoratori in mobilità (che, in
generale, per indirizzo giurisprudenziale, amministrativo e di legge sono fuori
dal campo di applicazione del D.L.vo n. 368/2001) possono avere una durata
superiore al massimo stabilito dall’art. 8, comma 2, della
legge n. 223/1991
(dodici mesi) se nella motivazione riportano una delle cause previste dall’art.
1 del D.L.vo n. 368/2001 (esigenze tecniche, produttive, organizzative o
sostitutive), fermo restando che il ”bonus contributivo” (10% della quota dovuta
dal datore di lavoro) è riconosciuta per un massimo di dodici mesi.
Ovviamente, il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato (nell’ottica delle
circolari ministeriali sull’argomento) al possesso del DURC ed al rispetto del
trattamento economico e normativo previsto dal CCNL o, se esistenti, dai
contratti di secondo livello (art. 1, comma 1175, della
legge n. 296/2006).
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