INPS: contratti a termine di lavoratori in mobilità e “bonus “contributivo

 

L’INPS, con messaggio n. 32661/2010, ha affermato che i contratti a termine per i lavoratori in mobilità (che, in generale, per indirizzo giurisprudenziale, amministrativo e di legge sono fuori dal campo di applicazione del D.L.vo n. 368/2001) possono avere una durata superiore al massimo stabilito dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (dodici mesi) se nella motivazione riportano una delle cause previste dall’art. 1 del D.L.vo n. 368/2001 (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive), fermo restando che il ”bonus contributivo” (10% della quota dovuta dal datore di lavoro) è riconosciuta per un massimo di dodici mesi.
Ovviamente, il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato (nell’ottica delle circolari ministeriali sull’argomento) al possesso del DURC ed al rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL o, se esistenti, dai contratti di secondo livello (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006).

 


 Il messaggio n. 32661/10  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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