INPS: la contribuzione per il 2006 dei collaboratori familiari
L'INPS, con circolare n. 19 dell'8 febbraio 2006, ha fornito gli importi relativi alle contribuzioni per il personale addetto ai servizi domestici riferito all'anno 2006. Con la stessa circolare sono stati forniti una serie di chiarimenti, tra cui quelli correlati alla diminuzione del versamento dei contributi sociali nella percentuale massima dell'1% stabilita dalla legge 266/2005 (art. 1, commi 361 e 362).
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2006 AL 31
DICEMBRE 2006
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
comprensivo quota CUAF |
senza quota CUAF(1) |
Fino a € 6,70
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€ 5,94 |
€1,23 (0,28) (2)
|
€ 1,16 (0,28) (2)
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Oltre € 6,70 fino a € 8,18 |
€ 6,70 |
€1,39 (0,32) (2) |
€ 1,31 (0,32) (2) |
Oltre € 8,18 |
€ 8,18 |
€1,69 (0,39) (2) |
€ 1,60 (0,39) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 4,32 |
€ 0,89 (0,20) (2) |
€ 0,85 (0,20) (2)
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(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore |
LAVORATORI DOMESTICI
Coefficienti di ripartizione – Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006
GESTIONE
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LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF (1) (2) |
LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF (1) (2) |
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ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
ALIQUOTE |
COEFFICIENTI |
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F.P.L.D. |
17,1275%
|
0,828616 |
15,9075% |
0,812851 |
D.S. (1) (2)
|
2,0325% |
0,098331 |
2,1525% |
0,109990 |
C.U.A.F. (1) (2)
|
0,0000% |
0,000000 |
|
|
MATERNITA’ (1) (2)(3) |
0,0000%
|
0,000000
|
0,0000%
|
0,000000
|
INAIL
|
1,31% |
0,063377 |
1,31% |
0,066939 |
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto
|
0,20% |
0,009676 |
0,2000% |
0,010220 |
TOTALE
|
20,6700% |
1,000000 |
19,5700% |
1,000000 |
Nota (1) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (2) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.). (3) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002). (4) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (5) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (6) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. |
La circolare n. 19/2006 |
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