Min.Lavoro: calcolo della percentuale dell'orario di lavoro per le aziende con un contratto di solidarietà

 

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 0003558 dell'8 febbraio 2010, con la quale ha fornito i chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della percentuale dell'orario di lavoro del personale dipendente di aziende che sottoscrivono un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 1 della Legge 19 dicembre 1084, n. 863.

La Direzione ritiene che il tetto massimo della percentuale di riduzione dell'orario possa essere riferito alla media di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei "lavoratori coinvolti" nel contratto di solidarietà.

Dall'applicazione di tale modalità di calcolo consegue che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell'orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale ed altri con una riduzione inferiore. La riduzione dell'orario, coś concordata, deve, peṛ, nella media, rispettare il tetto massimo del 60% di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà.
 


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