DPL Modena: le novità in materia di lavoro previste dal decreto legge sulle semplificazione (D.L. n. 5/2012)
DPL Modena ha estrapolato, dal Decreto Legge in materia di semplificazione (n. 5 del 9 febbraio 2012), le disposizioni riguardanti la materia lavoro:
articolo 14: Semplificazione dei controlli sulle imprese
L’art. 14 afferma alcuni principi che possono così
sintetizzarsi:
a)
L’attività di controllo
deve essere ispirata ai principi di proporzionalità anche in relazione agli
adempimenti burocratici ed alla effettiva tutela del rischio e nel rispetto
del principio di coordinamento tra amministrazioni statali, regionali e
locali;
b)
Le amministrazioni
pubbliche, individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, debbono
pubblicare sul loro sito istituzionale e su quello
www.impresainungiorno.gov.it,
la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese in relazione alla
dimensione ed al settore, indicando i criteri e le modalità di svolgimento;
c)
Il Governo è autorizzato
ad emanare regolamenti volti a razionalizzare e coordinare i controlli sulle
imprese e sono emanati dal Ministro della Funzione Pubblica di concerto con
quello dell’Economia e con i Ministri competenti per materia;
d)
I regolamenti si debbono ispirare ai
principi di proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti, della
tutela degli interessi pubblici, della eliminazione di attività di controllo
non necessarie, di coordinamento e di programmazione dei controlli da parte
delle amministrazioni con l’obiettivo della eliminazione delle duplicazioni
e delle sovrapposizioni in modo tale da “recare il minore intralcio
all’attività d’impresa”, definendo la frequenza e tenendo conto degli
accertamenti già effettuati. Altri principi ispiratori dei regolamenti
concernono “la collaborazione amichevole con i soggetti controllati alfine
di prevenire rischi e situazioni di irregolarità”, la informatizzazione
degli adempimenti e delle procedure amministrative, la soppressione dei
controlli sulle imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO - 9001 o
un’altra appropriata emessa da un organismo “in linea” con quanto previsto
dal Regolamento CE 2008/765, per le attività oggetto di tale attestato;
e)
Le Regioni e gli Enti
locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione,
debbono conformare le attività di controllo di loro competenza ai principi
sopra indicati;
f)
In materia fiscale e
finanziaria continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
articolo 15: Modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità
L’art. 15 afferma che a
partire dal 1° aprile 2012, la competenza al rilascio dell’autorizzazione
per
l’astensione anticipata dal lavoro per maternità
viene suddivisa tra ASL e Direzione territoriale del Lavoro: ciò avviene
attraverso alcune modifiche introdotte nell’art. 17 del D.L.vo n. 151/2001.
In sostanza l’ASL provvederà a rilasciare
l’autorizzazione, secondo le modalità definite nell’ambito della Conferenza
Stato – Regioni, per:
a)
gravi complicanze della
gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b)
allorquando esistano
condizioni di lavoro od ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c)
allorquando la lavoratrice
non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo la previsione contenuta
negli articoli 7 (lavori vietati) e 12 (valutazione dei rischi).
Le altre modifiche
sono la conseguenza della nuova
ripartizione delle competenze: in particolare è cambiato anche il comma 4,
laddove il potere discrezionale previsto (in teoria) a favore dei servizi
ispettivi non c’è più nel caso in cui dall’accertamento “in via autonoma” o
su richiesta della lavoratrice, emerga una situazione pregiudizievole.
Va, altresì, opportunamente ricordato come il comma
5 non sia cambiato, per cui i provvedimenti emessi hanno natura definitiva.
articolo 16: Misure concernenti i pagamenti in favore dell’INPS e verifiche sulle prestazioni sociali
L’art. 16 introduce alcune disposizioni finalizzate
a porre l’INPS in una situazione centrale di controllo relative ad una serie
di attività, prevedendo, al contempo, alcune misure finalizzate alla
modernizzazione dei pagamenti. Queste sono le misure principali:
a)
Dal 1° maggio 2012 tutti i
pagamenti ed i versamenti delle somme dovute, a qualsiasi titolo, all’INPS
sono effettuati soltanto con strumenti di pagamento elettronici, bancari o
postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte ex art. 4
della legge n. 122/2010;
b)
L’INPS diverrà l’Ente su
cui confluiranno, in via telematica, tutti i dati relativi alle prestazioni
sociali erogate da una serie di Enti: tutto questo in una logica di
semplificazione e razionalizzazione della programmazione e della gestione
delle politiche sociali;
c)
Le comunicazioni sopra
indicate, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei
beneficiari e dagli altri dati pertinenti, presenti negli archivi
dell’Istituto, alimenteranno il c.d. “casellario dell’assistenza”, previsto
dall’art. 13 della legge n. 122/2010. Le informazioni raccolte saranno, tra
le altre cose, inviate in forma individuale ed anonima, al Ministero del
Lavoro e, con riferimento all’ambito territoriale, alle regioni ed alle
province autonome ed agli altri Enti pubblici responsabili della
programmazione di prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari: tutto
questo per l’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali,
previsto dall’art. 21 della legge n. 328/2000;
d)
Per le stesse finalità e
per disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione
integrata delle politiche socio-sanitarie e per rendere più efficace
l’azione volta alla tutela delle persone non autosufficienti, le
informazioni, anche sensibili, previste al punto c), trasmesse dagli Enti
socio-sanitari attivati in favore delle persone disabili, sono integrate e
coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo
sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS. Ugualmente, tutte le
notizie sono trasmesse, in forma anonima, e con le medesime modalità agli
stessi soggetti individuati al precedente punto c);
e)
Il comma 5, intervenendo
sull’art. 38, comma 3, della legge n. 122/2010 assegna all’Istituto un ruolo
centrale ancora più centrale nella repressione delle prestazioni indebite.
Il nuovo comma 3 dell’art. 38 della legge n. 122/2010 conferma
l’applicazione della sanzione amministrativa, comminata dall’INPS, compresa
tra 500 e 5.000 euro nei confronti di coloro che hanno fruito
illegittimamente di prestazioni sociali agevolate, con l’ovvia ripetizione
dell’indebito. Viene, tra le altre cose, cambiato, il quarto periodo del
comma 3 il quale afferma che “le medesime sanzioni si applicano nei
confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di
informazioni tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate una discordanza tra il
reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’ISEE, anche di
natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica”. In presenza di una discordanza rilevata (è
questo il tenore di una frase aggiunta attraverso le modifiche
all’articolo), l’Istituto comunica all’ente che ha erogato la prestazione
sia le risultanze dell’accertamento che il valore dell’ISEE ricalcolato
sulla base di ciò che è stato acquisito dall’Agenzia delle Entrate. Nei casi
diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il
quale la sanzione può essere immediatamente erogabile, l’ente erogatore
invita l’interessato a chiarire i motivi della discordanza. In assenza di
osservazioni e nel caso in cui le stesse non vengano accolte, si procede con
la sanzione amministrativa che è “irrogata in misura proporzionale al
vantaggio economico indebitamente conseguito” e, comunque, nei limiti
compresi tra 500 e 5.000 euro;
f)
L’INPS procede annualmente
alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sia sulla
misura che sul diritto e provvede al recupero di quanto pagato in eccedenza
entro l’anno successivo a quello di acquisizione dei dati o a quello
successivo nel quale le amministrazioni finanziarie hanno reso disponibili
le informazioni reddituali o le eventuali integrazioni;
g)
Con D.M. del Ministro del
Lavoro, sentiti l’INPS e l’INAIL, sono individuati criteri di valutazione
dell’efficienza e della qualità dei servizi svolti dai patronati;
h)
L’INPS per gli anni 2012 e
2013 è autorizzato ad avvalersi di avvocati professionisti esterni per
l’attività di difesa e rappresentanza in tutte le sedi giudiziarie: tutto
questo, con l’obiettivo di migliorare la gestione del contenzioso legale
nelle materie previdenziali ed assistenziali.
articolo 17: Assunzione dei lavoratori extracomunitari stagionali
L’art. 17, oltre a modificare l’art. 24 del D.L.vo
n. 286/1998, afferma (comma 1) che attraverso la comunicazione obbligatoria
anticipata al centro per l’impiego ex art. 9-bis della legge n. 608/1996, il
datore di lavoro assolve anche a tutti gli obblighi di comunicazione della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso
direttamente tra le parti per l’assunzione di un lavoratore con permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato in corso di validità.
L’art. 24 del T.U. n. 286/1998 viene modificato nei
commi 2 e 3, sicchè, ora, la normativa di riferimento prevede che nel caso
in cui siano trascorsi venti giorni dalla presentazione dell’istanza per
l’ingresso di un lavoratore extra comunitario per lavoro stagionale e lo
sportello unico per l’immigrazione non abbia espresso il proprio diniego, la
domanda si intende accolta in virtù del principio del silenzio-assenso,
qualora sussistano due precise condizioni:
a)
la richiesta riguardi un
lavoratore già autorizzato nell’anno precedente a prestare la propria
attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro;
b)
il lavoratore stagionale
sia stato effettivamente assunto dal datore di lavoro ed abbia rispettato
tutte le condizioni inserite nel permesso di soggiorno.
Nel “corpus” normativo
viene, poi, inserito un nuovo comma il 3-bis
con il quale si stabilisce che, fermo
restando il periodo massimo di nove mesi del permesso di lavoro stagionale,
l’autorizzazione si intende prorogata ed il permesso di soggiorno può essere
rinnovato nel caso in cui si presenti una nuova opportunità di lavoro
stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.
L’art. 17 continua, poi,
intervenendo sul regolamento attuativo
del T.U. n. 286/1998, con alcuni
chiarimenti relativi agli articoli 38 e 38-bis del DPR n. 394/1999 ed
introducendo un ulteriore periodo al comma 3 dell’art. 38 – bis: queste sono
le novità:
a)
l’autorizzazione al lavoro
può essere concessa a più datori di lavoro, dopo il primo, che utilizzano lo
stesso lavoratore stagionale in periodi successivi, ed è rilasciata a
ciascuno di essi pur se il lavoratore si trovi, legittimamente nel nostro
Paese, a causa dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro
stagionale: il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nel proprio
Paese per il visto consolare d’ingresso , ed il permesso è rinnovato fino
alla scadenza del nuovo rapporto stagionale, nel rispetto del limite massimo
(nove mesi);
b)
la richiesta di assunzione
per gli anni successivi al primo, può essere effettuata da un datore di
lavoro diverso da quello che ha ottenuto il nulla osta triennale al lavoro
stagionale.
articolo 18: Assunzioni nei pubblici esercizi
L’art. 18 interviene su un problema, quello delle
assunzioni extra nei pubblici esercizi che nel corso degli anni aveva
suscitato molte perplessità interpretative sia alla luce dell’art. 10, comma
3, del D.L.vo n. 368/2001 che dell’art. 1, comma 1180, della legge n.
296/2006 che dell’interpello n.18 dell’11 luglio 2007, peraltro, emanato
allorquando non era stato ancora abrogato il libro paga e matricola nel
quale tutte le assunzioni dovevano essere registrate prima dell’inizio della
prestazione. Ora, la normativa è più chiara in quanto si applica al settore
dei pubblici esercizi la stesse disposizioni in uso nel settore del turismo
dopo l’intervento operato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 183/2010,
sull’art. 9 bis, comma 2, della legge n. 608/1996.
Per tutte le assunzioni (anche extra) del settore
pubblici esercizi va fatta la comunicazione anticipata prima
dell’instaurazione del rapporto: se il datore di lavoro non ha tutti i dati
è sufficiente inviare, in via preventiva, al centro per l’impiego, con le
modalità usuali, quelli relativi al nome del prestatore e alla tipologia
contrattuale, fermo restando l’obbligo della integrazione entro il terzo
giorno successivo. Di conseguenza, viene, contestualmente, espressamente
abrogato il secondo periodo del comma 3 dell’art. 10 del D.L.vo n. 368/2001.
articolo 18, comma 3: Sospensione degli obblighi occupazionali ex lege n. 68/1999
L’art.
18, al comma 3, interviene con alcune piccole modifiche nel “corpus”
dell’art. 4 del DPR n. 333/2000 in merito alla richiesta di sospensione
degli obblighi occupazionali che si ha, per le imprese industriali, in
presenza di interventi integrativi di CIGS o di solidarietà (art. 1, comma
1, legge n. 863/1984) o, in tutti i settori, in presenza di una procedura di
mobilità. La novità più importante è rappresentata dal fatto che l’istanza,
allorquando riguardi imprese con unità produttive ubicate in più province,
va inviata oltreché al servizio della Provincia ove insiste la sede legale,
anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
articolo 19: Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
L’art. 19 interviene sull’art. 39, comma 7, della
legge n. 133/2008 fornendo chiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele
registrazione.
Con la prima si afferma
che per “omessa registrazione” occorre far riferimento alle
scritturazioni “complessivamente omesse” e
non a ciascun singolo dato del quale manchi la registrazione: ciò significa
che sotto l’aspetto sanzionatorio va considerata un’unica violazione che fa
riferimento a tutte quelle che sono tra loro connesse. Tale orientamento era
già stato espresso dal Ministero del Lavoro nel c.d. “vademecum” del 5
dicembre 2008, alla sezione C (risposta n. 5).
Diverso è, invece, il concetto (sotto l’aspetto
sanzionatorio) che occorre seguire nel caso in cui ci si trovi ad una
infedele registrazione da cui emerga una volontà commissiva del trasgressore
finalizzata, il più delle volte, ad una evasione di natura contributiva e
fiscale. In questo caso vanno applicate tante sanzioni quante sono le
registrazioni infedeli (più violazioni determinatesi anche attraverso una
pluralità di azioni, pur se riferibili ad un unico disegno): il
provvedimento normativo richiama, sul punto espressamente, i commi 1 e 2
dell’art. 39 e le sanzioni applicabili sono quelle individuate dal comma 7.
L’orientamento che ora è previsto in un atto normativo era già stato
anticipato del Ministero del Lavoro con l’interpello n. 47/2011.
articolo 21: Solidarietà negli appalti
L’art. 21 riscrive il
comma 2 dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 affermando che “in caso di
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno
degli
eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di TFR, nonchè i contributi previdenziali ed i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
La disposizione (che si riferisce ai soli
committenti privati, per effetto della previsione contenuta nell’art. 1,
comma 2, del D.L.vo n. 276/2003) non è altro che l’ultima intervenuta
sull’argomento che, nel corso degli anni, ha subito profonde modificazioni
(basti pensare all’art. 35, comma 34, della legge n. 248/2006, al
provvedimento amministrativo delegato, peraltro, mai entrato in vigore,
perché, in gran parte abrogato, dal D.L. n. 96/2008, all’art. 26 del D.L.vo
n. 81/2008 sulla responsabilità solidale in materia di salute e sicurezza, o
all’art. 8 della legge n. 148/2011 che consente, nella logica dei cd.
“contratti di prossimità”, di “toccare”, con accordo di secondo
livello,anche aziendale, la materia degli appalti).
Alcune breve delucidazioni si rendono necessarie.
La prima riguarda il contenuto della solidarietà.
Rispetto al vecchio testo che parlava solo di “contributi previdenziali
dovuti”, la disposizione aggiunge “in chiaro” ciò che prima era sottinteso:
essa si estende anche ai premi assicurativi (es. INAIL) dovuti in relazione
al periodo di esecuzione dell’appalto, nonché al trattamento di fine
rapporto (ovviamente, “pro quota” riferito al periodo di esecuzione del
contratto).
La seconda concerne i committenti privati esclusi:
non essendo stato “toccato” il comma 3- ter dell’art. 29 risultano esclusi
dalla solidarietà i committenti persone fisiche che non esercitano
un’attività di impresa o professionale.
La terza riguarda i committenti pubblici: essendo
esclusa “ex lege” la solidarietà prevista dall’art. 29 del D.L.vo n.
276/2003, non può che applicarsi l’art. 1676 del codice civile il quale
riconosce la possibilità di proporre azione diretta nei confronti del
committente, per conseguire quanto dovuto, fino alla concorrenza del debito
che lo stesso ha nei confronti dell’appaltatore al momento della
proposizione della domanda. Su questo punto, tuttavia, si inserisce, a
garanzia della posizione contributiva e retributiva dei lavoratori
dipendenti dall’esecutore del contratto di appalto pubblico, dei
subappaltatori o dei cottimisti ex art. 118, comma 8, del D.L.vo n.
163/2006, la previsione contenuta nel Titolo II del DPR n. 207/2010 agli
articoli 4 e 5. Tale provvedimento è il regolamento di esecuzione del
Decreto Legislativo appena citato: quest’ultimo disciplina tutta la materia
relativa agli appalti pubblici. Ebbene, l’art. 4 tratta l’intervento
sostitutivo del responsabile del procedimento nel caso in cui risulti
un’ottemperanza contributiva da parte di alcuni dei soggetti (esecutore o
subappaltatore) interessati all’appalto. I versamenti contributivi ed
assicurativi e quelli alla cassa edile sono effettuati direttamente e la
stazione appaltante pubblica effettua , nella progressione dei pagamenti,
una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata dopo la fase del collaudo ed in
presenza della regolarità contributiva attestata dal DURC. L’art. 5, invece,
definisce, in maniera puntuale, la procedura da seguire in presenza di
inadempienze contributive. Anche qui il responsabile del procedimento funge
da “motore”, nel senso che nell’ipotesi in cui vi sia un ritardo
ingiustificato nei pagamenti
scrive ai datori di lavoro interessati
(esecutore o subappaltatore): non ricevendo risposta, provvede direttamente
al soddisfacimento delle competenze economiche che saranno “defalcate”
dall’ammontare complessivo del lavoro appaltato. Qualora i datori di lavoro
interessati (esecutore o subappaltatore) rispondano alle richieste del
responsabile del procedimento con una formale contestazione con la quale
contestino la loro “inottemperanza” verso i lavoratori interessati,
quest’ultimo interessa sollecitamente
DPL Modena - www.dplmodena.it