Governo: regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15 dicembre 2012, con il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011 , n. 232

Regolamento  per  la  disciplina  del   trattamento   economico   dei
professori e dei ricercatori universitari, a norma  dell'articolo  8,
commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018) 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240  del
2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  la  revisione
della disciplina del  trattamento  economico  dei  professori  e  dei
ricercatori universitari gia' in servizio e di  quelli  vincitori  di
concorsi indetti fino alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
medesima; 
  Visto altresi' l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240  del  2010
che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina  della
rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
della progressione economica e dei relativi importi,  anche  su  base
premiale, per i professori e i ricercatori  assunti  ai  sensi  della
legge medesima; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni,
e in particolare, l'articolo 1, comma 9; 
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 125; 
  Vista la legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e,  in  particolare,
l'articolo 5, comma 9; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.  413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37; 
  Visto l'articolo  3  del  decreto-legge  11  gennaio  1985,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; 
  Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare,  l'articolo
8; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e, in particolare, gli  articoli  36,
38 e 39; 
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011; 
  Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni  riunite
I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente  in  data
28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonche' della 7° Commissione del
Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la revisione del  trattamento
economico dei professori  e  dei  ricercatori  universitari  gia'  in
servizio e di coloro i quali sono  risultati  vincitori  di  concorsi
indetti fino alla data di entrata in vigore della legge  30  dicembre
2010, n. 240, nonche' il trattamento economico dei professori  e  dei
ricercatori assunti ai sensi della medesima legge. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
  a) per professori e ricercatori universitari gia'  in  servizio,  i
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla  data
di entrata in vigore della predetta legge; 
  b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di  entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari
di chiamata ai sensi della legge 3 luglio  1998,  n.  210,  anche  in
virtu' di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma  4,  della
predetta legge n. 240 del 2010 e  i  ricercatori  nominati  in  ruolo
all'esito  di  procedure  di  valutazione  comparativa  indette  fino
all'entrata in vigore della medesima legge; 
  c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del  2010,  i
professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24,
commi 5 e 6, della medesima legge; 
  d)  per  professori  e  ricercatori  assunti  secondo   il   regime
previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo  di  cui
alle lettere a) e b); 
  e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

        
      
                               Art. 2 
 
Revisione del trattamento  economico  dei  professori  e  ricercatori
                assunti secondo il regime previgente 
 
  1. La progressione biennale per classi e scatti di stipendio in cui
si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e  b),  come
determinato dagli articoli 36, 38 e 39  del  decreto  del  presidente
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  e'   trasformata   in
progressione triennale articolata per classi, secondo le  tabelle  di
corrispondenza  di  cui  all'allegato  1,   che   costituisce   parte
integrante del presente regolamento. 
  2. La trasformazione della progressione  biennale  in  progressione
triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella
classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata
in vigore della Legge, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sede  di  primo
inquadramento  nel  nuovo  regime  e'   attribuito   il   trattamento
stipendiale spettante secondo il regime previgente. Se il trattamento
stipendiale attribuito in sede di primo inquadramento e' piu' elevato
di  quello  spettante  nella  nuova  progressione   triennale,   come
risultante dalle tabelle di cui all'allegato 1, al fine di assicurare
l'invarianza complessiva  della  progressione,  il  relativo  importo
resta invariato fino alla corrispondenza di importi nei  due  regimi.
Resta  fermo  quanto  previsto  in  ordine   all'assegno   aggiuntivo
dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica  n.  382
del 1980, e successive modificazioni, e dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  marzo  1985,  n.  72,  e  in  ordine  all'indennita'
integrativa speciale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni. 
  3.  L'attribuzione   delle   classi   stipendiali   successive   e'
subordinata  ad  apposita  richiesta  e  all'esito   positivo   della
valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
6, comma 14, della Legge e decorre dal  primo  giorno  del  mese  nel
quale sorge il relativo diritto. 
  4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in
vigore della Legge non hanno ancora effettuato ovvero  completato  il
periodo di straordinariato o di conferma ai sensi degli  articoli  6,
23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del  1980,
alla scadenza del  predetto  periodo  accedono  rispettivamente  alle
procedure preordinate alla  nomina  a  professore  ordinario  o  alla
conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e,  in  caso  di
esito positivo delle  stesse,  sono  inquadrati  nella  classe  della
progressione biennale spettante ai sensi degli articoli 36, 38  e  39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,  tenendo
conto della ricostruzione  di  carriera  eventualmente  richiesta  ai
sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980. 
  5. La trasformazione della progressione  biennale  in  progressione
triennale del personale di cui al comma 4 avviene al momento  in  cui
viene maturato il primo passaggio nella classe o scatto successivi  a
quelli di inquadramento ai sensi del medesimo comma 4, fermo restando
quanto previsto dall'articolo  9,  comma  21,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. L'inquadramento nel nuovo regime avviene con  le
modalita'  di  cui  al  comma  2.  Per  l'attribuzione  delle  classe
stipendiali successive si applica quanto previsto al comma 3. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo  1,
comma  9,  della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e   successive
modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge  15  maggio
1997, n. 127, a seguito  di  procedure  avviate  fino  alla  data  di
entrata in vigore della Legge. 

        
      
                               Art. 3 
 
Trattamento economico  dei  professori  e  dei  ricercatori  a  tempo
determinato assunti ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  e
                      successive modificazioni 
 
  1. Per i professori universitari di prima e di  seconda  fascia  di
cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),  e'  abolito  il  periodo,
rispettivamente, di straordinariato e di  conferma.  Per  i  predetti
professori e' altresi' abolita la ricostruzione di carriera  prevista
dall'articolo 103 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382. 
  2. Il trattamento economico dei professori di cui  al  comma  1  si
articola in una progressione triennale per classi secondo le  tabelle
di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del  presente
regolamento. 
  3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale e' subordinata  ad
apposita  richiesta  e  all'esito  positivo  della  valutazione,   da
effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo  6,  comma  14,
della Legge e decorre dal primo giorno del mese nel  quale  sorge  il
relativo diritto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della
legge  4  novembre  2005,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  con
procedure avviate successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della Legge. 
  5. Nei casi di passaggio di qualifica da ricercatore  a  professore
di prima o di seconda fascia, ovvero da professore di seconda  fascia
a professore di prima fascia, qualora il trattamento  stipendiale  in
godimento nella qualifica di provenienza risulti superiore  a  quello
iniziale della nuova  qualifica,  la  differenza  e'  conservata  con
assegno  ad  personam,  non  rivalutabile,   riassorbibile   con   la
successiva progressione economica. 
  6. Il trattamento economico  dei  titolari  dei  contratti  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge e' corrisposto
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella  di
cui all'allegato 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 

        
      
                               Art. 4 
 
Opzione  dei  professori  universitari  assunti  secondo  il   regime
                             previgente 
 
  1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere  a)  e  b),
possono optare per il regime di cui all'articolo 3. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'opzione puo' essere  esercitata
entro il termine di tre mesi dalla data in cui e' maturato il diritto
all'attribuzione   della   nuova   classe   stipendiale   ai    sensi
dell'articolo  2.  A  coloro  che  hanno  esercitato   l'opzione   e'
attribuito  il  trattamento  economico  secondo  la  tabella  di  cui
all'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento. Per i professori di prima fascia ai quali e'  attribuita
ai sensi dell'articolo 2 la classe 0 o 1, l'opzione per la  classe  0
del nuovo regime, eventualmente esercitata nel  medesimo  termine  di
cui al primo periodo, ha effetto a decorrere dal passaggio in  classe
2 del regime di appartenenza. Per i professori di seconda  fascia  ai
quali e' attribuita la classe 0 ai sensi dell'articolo  2,  l'opzione
per la classe  0  del  nuovo  regime,  eventualmente  esercitata  nel
medesimo termine di cui al primo periodo ha effetto a  decorrere  dal
passaggio in classe 1 del regime di appartenenza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  i  professori  di  prima  e
seconda fascia di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione  di  cui  al
comma 1 puo' essere esercitata a condizione, rispettivamente, di aver
conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e
dopo  l'inquadramento  nella  classe  della   progressione   biennale
spettante all'esito della eventuale  richiesta  di  ricostruzione  di
carriera ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione e' esercitata entro il  termine
di tre mesi dalla  data  dell'inquadramento  nella  classe  triennale
spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e  5.  Per  i  professori
ordinari inquadrati nelle classi 0 o 1 e per i  professori  associati
inquadrati nella  classe  0,  ai  sensi  dell'articolo  2,  l'effetto
dell'opzione, eventualmente esercitata nel termine di cui al  periodo
precedente, decorre dal termine previsto dal comma 2, terzo e  quarto
periodo del presente articolo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  altresi'  ai
professori di cui all'articolo 2, comma 6. 

        
      
                               Art. 5 
 
                            Norma finale 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,  comma  21,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui  agli  allegati
1, 2 , 3 e 4 sono aggiornate ai sensi delI'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri 
 
                              Profumo,    Ministro    dell'istruzione
                              dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC,  Min.Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 381
NOTA BENE: al presente Regolamento sono presenti 5 allegati non pubblicati

 


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