INPS: abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
L'INPS, con circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, illustra la disciplina del cumulo, tra pensione e redditi di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette
conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli
uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della
gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo
restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo
1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.
Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni
liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti
con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
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