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Min.Lavoro: ripartizione, per l'anno 2012, delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013, il Decreto 16 novembre 2012 con la ripartizione, per l'anno 2012, delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, ammontanti ad euro 42.908.611,00. Questa è la ripartizione:
1. Somme destinate alle Regioni: € 10.680.362,13;
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano: € 180.286,77;
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: € 32.033.310,00
4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: € 14.652,10
Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali , per l'anno 2012. (13A00135)(G(GU n.8 del 10-1-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»; Visto il comma 1258 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della Salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011, registro n. 11, foglio n. 139. Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle finzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto collima 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano; Considerato che il Comune di Enna ha restituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con nota prot. 54247 del 21 dicembre 2009, le somme non spese entro il 30 giugno 2007 per un importo di euro 594.588,45 pur precisando che, per alcuni beneficiari, a cui era stato sospeso la prestazione del reddito minimo, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del 18 giugno, 1998, n. 237, si era in presenza di controversie di carattere giurisdizionale non ancora definite; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, le somme non spese dai Comuni sono state riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per poi essere distribuite alle Regioni; Viste le note prot. 18754 del 25 maggio 2011, prot. 40524 e 40526 del 25 novembre 2011, con cui il Comune di Enna ha chiesto l'accredito della somma di euro 7.516,11, euro 1.991,78 ed euro 5.144,21 da riversare a favore di alcuni soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la sospensione del beneficio del reddito minimo d'inserimento, successivamente riconosciuto agli stessi, in via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato; Richiama la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 125542 del 30 dicembre 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che ritiene ragionevole, in sede di gestione delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali e tenuto conto degli sviluppi delle controversie definitesi in materia di reddito minimo di inserimento, prevedere corrispondenti trasferimenti di risorse ai Comuni soccombenti; Richiamata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 35630 del 26 aprile 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente «Fondo da ripartire per le politiche sociali» pari ad euro 69.954.000,00 e' stato effettuato un accantonamento per l'anno 2012, di euro 25.363.785 ai sensi dell'articolo l4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario; Considerato che, per l'effetto dell'art. 13, comma l-quinquies, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 144, e' stato effettuato un ulteriore accantonamento di euro 867.513 sul capitolo di bilancio 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali»; Considerato quindi che la somma disponibile afferente al fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad euro 43.722.702,00; Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 16 luglio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali, nel far presente di non avere, sotto il profilo strettamente tecnico, osservazioni da formulare in merito allo schema di provvedimento di cui trattasi, hanno demandato alla sede politica ogni ulteriore valutazione; Preso atto della mancata intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 luglio 2012; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede, in caso di mancata intesa, decorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui e' stato posto all'ordine del giorno il provvedimento, il suo perfezionamento mediante deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2012, resa ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Richiamata la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 15593 del 30 ottobre 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che la disponibilita' finanziaria del capitolo n. 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovra' essere ridotta dell'importo di euro 814.091 per l'anno 2012, in attuazione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012; Considerato quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito della menzionata ulteriore riduzione della disponibilita' finanziaria, ammonta complessivamente ad euro 42.908.611,00; Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro 42.908.611,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente, mettendo a carico della quota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ulteriore riduzione intervenuta nella disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1 1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, ammontanti ad euro 42.908.611,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati: 1. Somme destinate alle Regioni: € 10.680.362,13; 2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano: € 180.286,77; 3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: € 32.033.310,00 4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'art. 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296: € 14.652,10. Totale: € 42.908.611,00.
Art. 2 1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tatabelle nn. 1, 2 e 3, come di seguito specificato: Tab. 1: Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2012; Tab. 2: Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano; Tab. 3: Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di
funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Art. 3 1. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso. 2. A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.
Art. 4 1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'art. 6, fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.
Art. 5 1. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6 Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 16 novembre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociale Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 320
fonte: Gazzetta Ufficiale
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