INAIL: avvio della sperimentazione per la comunicazione unica al registro delle imprese
L'INAIL, con circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, illustra le principali novità riguardanti la presentazione, il contenuto e gli effetti della comunicazione unica ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa.
La comunicazione unica vale quale
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione
al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai
fini previdenziali, assistenziali e fiscali, individuati da apposito decreto
ministeriale, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
La comunicazione unica coinvolge le Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'INAIL e l'INPS.
Operativamente:
Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico;
L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale , ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;
Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
Per quanto riguarda l'INAIL, i “dati
definitivi” consistono nel numero di Codice Cliente e di Posizioni Assicurative
Territoriali (PAT), attualmente rilasciati agli utenti in fase di
protocollazione della denuncia di esercizio, ai fini della vidimazione dei libri
regolamentari.
Infocamere ha predisposto un software gratuito denominato “ComUnica”, che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente. (tutte le informazioni su: www.registroimprese.camcom.it)
La comunicazione è firmata digitalmente e
richiede, obbligatoriamente, l'indicazione del domicilio di posta elettronica
certificata dell'impresa (PEC).
La data di invio telematico della comunicazione costituisce la data di
presentazione della comunicazione stessa.
All'atto della ricezione della Comunicazione unica, il registro delle imprese
invia automaticamente alla casella PEC dell'impresa la ricevuta di protocollo e
trasmette la denuncia alla casella PEC centralizzata predisposta dall'Inail.
Il sistema provvede a smistare la comunicazione alla sede Inail competente e ad
inviare all'utente e al registro delle imprese la ricevuta della comunicazione,
contenente il numero di Codice Cliente e di PAT, così da permettere la
vidimazione dei libri obbligatori.
La procedura prevede come prima operazione l'iscrizione al registro imprese con
la compilazione di un quadro contenente i dati anagrafici dell'azienda e del
legale rappresentante.
L'utente potrà quindi compilare le sezioni relative agli enti previdenziali ed,
in particolare, per l'INAIL, avrà a disposizione gli stessi quadri previsti
nell'attuale modulistica per la denuncia di esercizio.
Non è previsto, per il momento, l'utilizzo della comunicazione unica per le
nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali, i quali continueranno ad
inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente.
Per quanto attiene l'attività di back office, la comunicazione unica sarà
gestita con le stesse modalità previste per le denunce di iscrizione web,
provenienti da www.inail.it – Punto Cliente e
da www.impresa.gov.it.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it