Min.Lavoro: ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010, il Decreto Interministeriale n. 48295 del 17 novembre 2009, con l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1084, n. 863.

A decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.
 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 17 novembre 2009
 

Ammontare del trattamento di integrazione salariale per  i  contratti
di solidarieta', di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1984, n. 863. (Decreto n. 48295). (10A01706) 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.   726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
  Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto, altresi', l'art. 26 del decreto-legge di  cui  al  capoverso
precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, a decorrere  dal  1°  luglio  2009  fino  al  31  dicembre  2010,
l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti
di solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre  1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1984,
n. 863, e' aumentato nella misura del 20%  del  trattamento  perso  a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di  40
milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di  euro  per  l'anno
2010. 
                               Art. 2 
 
  Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di  entrata
in   vigore   del   decreto-legge   n.   78/2009,   convertito,   con
modificazioni, nella legge n.  102/2009,  l'Inps  e'  autorizzato  ad
erogare, a favore  dei  lavoratori  destinatari  del  trattamento  di
integrazione  salariale  per  i  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,  il  trattamento
medesimo nella misura complessiva dell'80% della retribuzione persa a
seguito della riduzione dell'orario di  lavoro,  fino  a  concorrenza
delle risorse finanziarie all'uopo stanziate. 
  Nelle ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie  stanziate
dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 78/2009,  convertito,  con
modificazioni, nella legge  n.  102/2009,  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio  dell'incremento  del  trattamento,  l'Inps   tiene   conto
dell'ordine cronologico di stipula degli accordi di solidarieta',  la
cui data e' riportata nei decreti ministeriali di  autorizzazione  al
trattamento di integrazione salariale. 
                               Art. 3 
 
  Gli  oneri  per  l'integrazione  salariale  per  i   contratti   di
solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, per la quota di cui al precedente art.  1,  pari  al  20%  della
retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario  di  lavoro,
nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni
di euro per l'anno 2010, sono posti a carico delle risorse per l'anno
2009 e per l'anno 2010 del  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la
formazione di cui l'art. 18, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n.  2
del 6 marzo 2009. 
                               Art. 4 
 
  L'importo delle risorse gia' destinate con la delibera CIPE di  cui
all'articolo precedente agli ammortizzatori sociali in deroga per gli
anni 2009 e 2010 e' conseguentemente ridotto di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2009 e di 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2010.  Resta,
tuttavia,  ferma  la  percentuale  complessiva   delle   risorse   da
destinarsi, secondo i criteri indicati nella medesima delibera,  alle
regioni del Centro-Nord e alle regioni del Mezzogiorno. 
  In applicazione del disposto di cui  al  comma  precedente,  rimane
ferma   la   percentuale   delle   risorse   finanziarie    destinate
rispettivamente  al   Centro-Nord   ed   al   Mezzogiorno   per   gli
ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e  2010  a  valere
sulle risorse  stanziate  per  la  medesima  finalita'  dalla  citata
delibera CIPE. 
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto dei limiti delle  disponibilita'  finanziarie,
come individuati dall'art. 1, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale e' tenuto ad effettuare  il  monitoraggio  dei  provvedimenti
autorizzativi  al  fine  di  garantire  l'erogazione  del   beneficio
nell'ambito dei predetti limiti e a controllare  i  flussi  di  spesa
relativi alla quota del trattamento di integrazione salariale posta a
carico della risorse finanziarie di cui al medesimo art.  1,  dandone
riscontro al Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 novembre 2009 
 
                                 Il Ministro del lavoro, della salute 
                                      e delle politiche sociali       
                                               Sacconi                
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 

 


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