INPS: tutela del reddito per i co.co.pro.

 

L'INPS, con la circolare n. 36 del 9 marzo 2010,  ha fornito alcune istruzioni procedurali circa l'istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche, introdotto, in via sperimentale, con l’art. 19, comma 2, della Legge n. 2/09, con le integrazioni dell’art.7-ter della Legge n. 33/09 e ampliandone, per l’anno 2010, i requisiti e la misura.

 

 

L’art.2, comma 130, legge n. 191/09, nel riformulare l’art.19,comma 2 del citato D.L. n.185/08, prevede testualmente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:


a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;

d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.


Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data
».

 


 La circolare n. 36/2010  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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