Consiglio di Stato: gli elementi del contratto a progetto

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1743 del 3 aprile 2006, decidendo sulla esclusione di una cooperativa sociale da una procedura di appalto pubblico, dopo aver ritenuto immotivata l'esclusione disposta dall'Ente Locale per il fatto che la cooperativa si avvaleva di due collaboratori a progetto, ha delineato le coordinate relative a tali prestazioni. Esse, sono quelle individuate dall'art. 61 del D.L.vo 276/03.

Nell'affermare ciò, il Consiglio di Stato fa una distinzione tra i concetti di "assenza di orario di lavoro" e di "irrilevanza dell'orario di lavoro": "Affermare che l'orario di lavoro è irrilevante (ovviamente non in senso assoluto, né in vista della determinazione della retribuzione in fine spettante) non significa affatto che alle parti di un contratto a progetto sia recisamente precluso di accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico obiettivo contrattualmente individuato; non di meno siffatta eventuale predeterminazione resta, comunque, ai margini della configurazione negoziale e, in questa accezione, appare irrilevante ovverosia non costituisce l'elemento caratterizzante il rapporto il cui connotato essenziale è piuttosto rappresentato dallo scopo (progetto, programma o fase) da realizzare".

Il Consiglio di Stato continua affermando che se è il risultato che si pone al centro del tipo normativo, allora l'orario lavorativo va concepito in funzione di esso.

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La sentenza n. 1743/2006

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