Tribunale di Milano: elementi peculiari dell'appalto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4110/2006, ha affermato che, ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 276/03, elemento di distinzione tra appalto e mera somministrazione di somministratori di lavoro è "l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", deve aversi, cioè, riguardo alla natura imprenditoriale della prestazione dedotta in contratto, con la precisazione che la sussistenza di questo elemento essenziale può dedursi anche " dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto" oltre che dalla "assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa".
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