Min.Lavoro: concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto 13 marzo 2012, n. 64781, con i criteri concessivi per i trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria e di mobilità, per:

Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre  2011, n. 183, è autorizzata, relativamente all'anno 2012,  la  concessione dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori  turistici,  con  più  di  cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di  15  dipendenti, nel   limite   di   spesa   complessivo   di    euro    45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:    

 

a) euro  15.000.000,00  (quindicimilioni/00)  per  i  trattamenti straordinari di integrazione salariale;    

b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00)  per  i  trattamenti  di mobilità.  

 

L'onere    complessivo,    pari    a    euro    45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo  sociale  per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI                                                                 

DECRETO 13 marzo 2012

Criteri concessivi per aziende  commerciali  con  oltre  50  addetti,
agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con piu' di
50 dipendenti e imprese di  vigilanza  con  piu'  di  15  dipendenti.
(Decreto n. 64781). (12A03806) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di 50  dipendenti,  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di 50  dipendenti  e  delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009; 
  Visto l'articolo 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, che ha prorogato al  31  dicembre  2010  la  possibilita'  di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in  favore  dei  dipendenti
dalle imprese di cui al capoverso precedente; 
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilita' di  concedere  i
trattamenti di CIGS  e  mobilita'  in  favore  dei  dipendenti  dalle
imprese suddette; 
  Visto l'articolo 33, comma 23, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, che  ha  prorogato  al  31  dicembre  2012  la  possibilita'  di
concedere i trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei  dipendenti
dalle imprese suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 57955 del 14 marzo 2011,  adottato
ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 29.11.2008, n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2
e successive modificazioni e integrazioni,  con  il  quale  e'  stata
autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2011, nel  limite
di      spesa      complessivo      di       euro       45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00),  per  le  imprese   esercenti   attivita'
commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di
viaggio e turismo, compresi  gli  operatori  turistici  con  piu'  di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza  con  piu'  di  15
dipendenti; 
  Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le  ricadute
sul piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali  e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  indicate  al   primo
capoverso,  la  concessione  e/o  la  proroga  dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2012; 
  Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i  criteri  concessivi
dei sopra richiamati trattamenti; 
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di  mobilita',  erogate  con  riferimento  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi l'articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e' autorizzata, relativamente all'anno 2012,  la  concessione
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria   e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e
turismo, compresi gli operatori  turistici,  con  piu'  di  cinquanta
dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di  15  dipendenti,
nel   limite   di   spesa   complessivo   di    euro    45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00) cosi' ripartiti: 
    a) euro  15.000.000,00  (quindicimilioni/00)  per  i  trattamenti
straordinari di integrazione salariale; 
    b) euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00)  per  i  trattamenti  di
mobilita'. 
  2.    L'onere    complessivo,    pari    a    euro    45.000.000,00
(quarantacinquemilioni/00), e' posto a carico del Fondo  sociale  per
l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in
materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto  al  trattamento  di
mobilita' previsto dall'articolo  1  del  presente  provvedimento,  i
lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'articolo  1  entro  la
data del 31 dicembre 2012.  L'erogazione  del  beneficio  avviene  in
ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei
lavoratori interessati. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente articolo 1, e' fatto obbligo alle  Direzioni  Territoriali
del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite  gli
uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli  articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero  dei  lavoratori
interessati al beneficio in questione e di  comunicarlo  all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   si
applicano le disposizioni vigenti in  materia,  ivi  comprese  quelle
relative al contratto di solidarieta'. 
  2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di  integrazione
salariale il criterio  di  priorita'  viene  individuato  nell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti ai settori  interessati  presso  la  Direzione  Generale
delle Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del  Lavoro
e delle Politiche Sociali. Nel caso di piu'  istanze  concernenti  la
stessa  impresa,  data  la  sua  articolazione  sul  territorio,   si
considera la data di presentazione della prima istanza. 

        
      
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita'  finanziaria,
pari a € 45.000.000,00, l'I.N.P.S. -  Istituto  Nazionale  Previdenza
Sociale - e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui   al   presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 marzo 2012 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 

        
      

 

fonte Ministero del Lavoro


     Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

DPL Modena - www.dplmodena.it