Min.Lavoro: maxisanzione ad imprenditori e soci di società iscritte al Registro delle imprese
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con una lettera del 7 maggio 2009 (prot. n. 25/I/6690), ha risposto ad un quesito di questa Direzione provinciale del lavoro, in merito all'applicazione della c.d. maxi-sanzione ad imprenditori e soci di società iscritte al Registro delle imprese.
La Legge n. 326/03 stabilisce che “a
decorrere dal 01/01/ 2006, le domande di iscrizione e annotazione nel registro
delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti
attività commerciali hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai
fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi
dovuti”.
In considerazione di ciò, il ministero non ha ritenuto imputabile al lavoratore
autonomo, titolare di impresa individuale o socio di una società di persone o di
capitali, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, il fatto di non
risultare assicurato all'INPS, gestione artigiani e commercianti, per carenze
organizzative della Camera di commercio o dell'Istituto. Di conseguenza, in tale
ipotesi, non è da applicare alcuna sanzione amministrativa ed in particolare la
cosiddetta maxi-sanzione per "lavoro nero", fermo restando il recupero dei
contributi dovuti dalla data di costituzione della società, applicando il tasso
ufficiale di riferimento aumentato di 5,5 punti percentuali, fino al limite del
40%.