Agenzia Entrate: deduzioni IRAP per i lavoratori

 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 235/E del 10 giugno 2008, ha fissato alcuni principi relativi alla deducibilità dell'IRAP per i lavoratori, in particolare, è stato affermato che:

 

a. in caso di distacco la deduzione IRAP spetta al distaccatario se il costo del dipendente è dallo stesso effettivamente sostenuto;

b. in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato durante l'anno, il datore di lavoro ha diritto alla deduzione integrale del costo per tutto il periodo in cui resta la qualifica. Per il restante periodo trovano applicazione le regole sui contratti a tempo indeterminato;

c. per la verifica dell'incremento occupazione, concernente i lavoratori a tempo indeterminato, vanno computati anche i lavoratori per i quali trova applicazione il cuneo fiscale.

 

 

 

 La risoluzione n. 235/E/2008

 

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