Min.Lavoro: retribuzioni convenzionali dei cantanti e orchestrali in sala di incisione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010, il Decreto Ministeriale 29 aprile 2010 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali dei cantanti e degli orchestrali, che svolgono attivitā di interprete principale in sala di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 29 aprile 2010
 

Determinazione delle retribuzioni convenzionali dei cantanti e  degli
orchestrali, che svolgono attivita' di interprete principale in  sala
di incisione, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti
all'Ente nazionale di previdenza e di  assistenza  per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS). (10A06885) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16  luglio  1947,  n.  708,  ratificato,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  recante
disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per  i  lavoratori  dello  spettacolo  (ENPALS),  che  individuano  i
lavoratori  obbligatoriamente  iscritti  all'ente  e,  ai  fini   del
finanziamento delle prestazioni erogate dal predetto ente,  prevedono
il versamento di appositi contributi stabiliti in  percentuale  della
retribuzione  percepita  da  ciascun  iscritto   per   le   attivita'
espletate; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 marzo 2005, che ha adeguato, ai sensi  del  citato  art.  3,  come
modificato dall'art. 43, comma 2, della legge 27  dicembre  2002,  n.
289, le categorie dei lavoratori assicurati all'ENPALS; 
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante  norme  in  materia  di
assicurazione obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti gestita dall'ENPALS, il quale dispone che, con decreto del
Ministro  del  lavoro,  sentite  le  organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente  rappresentative  sul
piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini  del  calcolo  dei
contributi,  tabelle  di  retribuzioni  medie  e  convenzionali   per
particolari categorie di lavoratori dello spettacolo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
29 dicembre 2003, con  il  quale,  per  la  categoria  dei  cantanti,
relativamente alle attivita' prestate nelle sale di  incisione,  sono
state  fissate,  a  decorrere   dall'anno   2004,   le   retribuzioni
convenzionali ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  di  previdenza
obbligatoria, ed in particolare l'art.  2  del  citato  decreto,  che
prevede la verifica  e  l'adeguamento  periodico  delle  retribuzioni
convenzionali; 
  Rilevato che, per i cantanti che  svolgono  in  sala  di  incisione
attivita' di interprete principale nell'ambito della realizzazione di
brani  musicali  finalizzati  ad  essere   riprodotti   su   supporti
fonografici, perdura l'assenza di una contrattazione  collettiva  per
l'individuazione  dei  compensi  minimi  spettanti   e   della   base
contributiva imponibile, e che tale  situazione  riguarda  anche  gli
orchestrali che svolgono la medesima attivita'; 
  Considerato che e' diffusa la prassi di non determinare, nemmeno  a
livello individuale, compensi in relazione  alle  attivita'  prestate
nelle sale di incisione dalle sopra citate categorie  di  lavoratori,
privilegiandosi la corresponsione procrastinata di compensi in misura
variabile  e  non  direttamente  connessa  alle  predette   attivita'
prestate nelle sale di incisione; 
  Valutata l'opportunita' di applicare  alle  predette  categorie  il
regime di retribuzione convenzionale previsto dal  predetto  art.  4,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1420  del
1971, fissandone l'assetto in relazione all'andamento  delle  vendite
dei supporti fonografici; 
  Verificata  l'esigenza  di  assicurare,  in   media,   un'incidenza
omogenea degli oneri contributivi su tutte le fasce  di  retribuzione
convenzionale di cui alla tabella annessa al presente decreto; 
  Sentite le organizzazioni sindacali dei  datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le  retribuzioni  convenzionali
da prendere a base  per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza
obbligatoria dovuti all'ENPALS per i cantanti e gli  orchestrali,  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  15
marzo  2005,  che  svolgono,  in  sala  di  incisione,  attivita'  di
interprete  principale  nell'ambito  della  realizzazione  di   brani
musicali finalizzati ad essere riprodotti  su  supporti  fonografici,
sono stabilite, in  relazione  al  numero  dei  supporti  fonografici
venduti, nella misura risultante dall'unita tabella  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. La determinazione in via convenzionale di cui al comma 1 non  si
applica ai lavoratori il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  da
accordi o contratti di lavoro di natura collettiva e ai soggetti  che
partecipano alla produzione dei brani musicali svolgendo un'attivita'
di supporto alla realizzazione dei brani medesimi. 
  3. La contribuzione dovuta sulle retribuzioni convenzionali di  cui
al comma 1 e' interamente  a  carico  del  datore  di  lavoro  o  del
committente del brano. In caso di cessione del brano la contribuzione
e' a carico dell'impresa cessionaria, a decorrere  dalla  data  della
cessione. 
                               Art. 2 
 
  1. Le retribuzioni convenzionali di cui al  presente  decreto  sono
determinate in riferimento alle prestazioni effettuate nelle sale  di
incisione per la produzione di supporti fonografici finalizzata  alla
commercializzazione, nell'ambito di uno o  piu'  canali  di  vendita.
L'obbligo di assolvere agli adempimenti in materia  di  assicurazione
obbligatoria sorge alla data di pubblicazione del supporto  medesimo.
Non sussiste l'assoggettamento a contribuzione  previdenziale  quando
l'attivita' di incisione del supporto fonografico  viene  svolta  per
scopi  diversi  dalla  commercializzazione  e   il   supporto   viene
distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni
poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato
ai sensi dell'art. 1, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001. 
  2. Con la pubblicazione del  supporto  fonografico  destinato  alla
commercializzazione, gli obblighi contributivi sono  assolti  con  il
versamento della quota relativa al compenso convenzionale  per  brano
corrispondente alla prima fascia dell'allegata tabella. 
  3. Con la diffusione semestrale da parte  della  Societa'  italiana
degli autori ed  editori  dei  dati  sul  volume  delle  vendite  dei
supporti fonografici, sorge l'obbligo  di  effettuare  operazioni  di
conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio  da
una  fascia   all'altra   dell'allegata   tabella,   in   conseguenza
dell'incremento del numero dei supporti fonografici venduti. Ai  fini
delle predette operazioni di conguaglio, vanno assunte a  riferimento
le vendite dei supporti fonografici registrate fino  al  termine  del
quarto semestre di distribuzione. 
  4.  Ai  fini  del  diritto   e   della   misura   del   trattamento
pensionistico, la prestazione lavorativa di cui al presente  decreto,
connessa alla produzione di un brano, integra  il  riconoscimento  di
una giornata assicurativa. 
                               Art. 3 
 
  1. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede ad apposite  verifiche  ai  fini  dell'adeguamento
delle retribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabella. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 

 


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