INPS: crisi produttive, CIGO e CIGS - criteri di fruibilità
L'INPS, con messaggio n. 13406 del 10 giugno 2009, ha ritenuto - in base all'indirizzo ministeriale - che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui una azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti, possa accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cassa Integrazione Ordinaria quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane.
L’azienda, in questo caso, presenterà al Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza sociale proposta di concessione della Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del DM 31826 del 18 dicembre 2002.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it