Governo: pubblicato il nuovo Testo Unico sull'apprendistato
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistato sulla base della delega contenuta nell'articolo 1, comma 30, della Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e nell’art. 46 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni.
Il provvedimento entrerà in
vigore il 25 ottobre 2011.
Esso si compone di sette articoli dei quali, per un
primo approccio conoscitivo, si riportano le cose essenziali:
il contratto di apprendistato è un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 1): fa eccezione
il settore delle c.d. “attività stagionali”, per le quali la
contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato;
le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale disciplinano (art. 2) attraverso la
contrattazione collettiva o accordi interconfederali disciplinano la
tipologia contrattuale, nel rispetto di alcuni principi prefissati
(forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di
cottimo, inquadramento fino a due livelli inferiori a quello finale o
pagamento della retribuzione in percentuale, presenza di un “tutor
aziendale”, riconoscimento della qualifica professionale da far valere
all’interno o all’esterno dell’azienda, registrazione della formazione
sull’apposito libretto, possibilità di finanziamento dei percorsi
formativi attraverso i fondi paritetici, possibilità di prolungare il
periodo di formazione a seguito di assenze involontarie come la malattia
o l’infortunio, divieto di recesso per le parti durante il periodo
formativo, divieto di licenziamento, durante la formazione, se non per
giusta causa o per giustificato motivo,
possibilità di recesso per entrambe le
parti al termine del periodo formativo attraverso l’istituto del
preavviso);
numero massimo di apprendisti assunti in
contemporanea presso lo stesso datore di lavoro pari al 100% dei
qualificati e degli specializzati in forza (chi non ha dipendenti o ne
ha meno di tre ne può assumere fino a tre): per le imprese artigiane
valgono i limiti previsti dalla
Legge n. 443/1985;
contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3):
possono essere assunti con tale tipologia in tutti i settori per
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione o per il diploma professionale
i giovani che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento dei
venticinque anni. La durata del contratto è stabilita sia in
considerazione della qualifica che del diploma da conseguire: la
componente formativa non può, in ogni caso superare il triennio o i
quattro anni se il giovane deve conseguire un diploma professionale
regionale. La regolamentazione è rimessa alle singole Regioni ed alle
Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un iter
procedimentale cui concorrono, a vari livelli d’intervento, sia la
conferenza Stato – Regioni che le parti sociali. Vi sono alcuni criteri
uniformi da seguire
tra i quali la previsione di un monte
ore di formazione congruo ed il rinvio alla contrattazione di secondo
livello per la determinazione, anche attraverso gli Enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione;
contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4): è
possibile in tutti i settori di attività pubblici e privati per i
giovani compresi tra i diciotto e i ventinove anni (con anticipo ai
diciassette per chi è in possesso
di una qualifica professionale
conseguita ex D.L.vo n. 266/2005). La durata del periodo formativo,
concordata in sede di pattuizione collettiva nazionale
va modulata sia in ragione dell’età che
della qualifica da conseguire e per le aziende non artigiane non potrà
superare i tre anni. Per quelle artigiane il limite è fissato a cinque
anni. La formazione è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed è
integrata, nel limite delle risorse pubbliche destinate, dall’offerta
formativa interna od esterna all’impresa, finalizzata all’acquisizione
delle competenze di base o trasversali per un monte ore complessivo di
centoventi nel triennio, offerte e disciplinate dalla Regione o dalla
Provincia Autonoma : per i contenuti occorre tenere conto dell’età del
giovane , del titolo di studio e delle competenze già in suo possesso;
contratto di alta
formazione e ricerca (art. 4): è possibile in tutti i settori produttivi
pubblici e privati per i giovani di età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni. Tale tipologia è finalizzata al conseguimento di un
diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio
universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca o la
specializzazione tecnica superiore. Viene introdotta, altresì, la
possibilità dell’apprendistato per i praticanti degli
studi professionali, previa disciplina
dei singoli regolamenti dei vari ordini. La regolamentazione è rimessa
alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le
associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed
istituzioni di studio e ricerca: in carenza, i singoli datori di lavoro
e le loro associazioni possono stipular accordi con le Università , gli
istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di
ricerca, senza alcun onere per la finanza pubblica;
repertorio delle professioni (art. 6): ne viene
ribadita l’istituzione alfine di rendere omogenei i vari profili
professionali e gli stessi standard formativi;
il datore di lavoro (art. 7, comma 1) che non
impartisce formazione (ovviamente, nel caso in cui la carenza della
stessa sia a lui imputabile) è tenuto a pagare la differenza
contributiva tra quanto già erogato e il livello che avrebbe dovuto
raggiungere il lavoratore al termine della formazione, maggiorato del
100%. Se il periodo formativo non si è concluso l’ispettore del lavoro
che ha riscontrato un inadempimento formativo, emette un provvedimento
di disposizione ex art. 14 del
D.L.vo n. 124/2004, assegnando un congruo
periodo per l’ottemperanza;
una serie di violazioni
(art. 7, comma 2) delle disposizioni
della contrattazione collettiva riferite ai principi enunciati dall’art.
2, comma 1, lettere a), b), c) e d) tra le quali, ad esempio, la
mancanza di forma scritta, il divieto di cottimo, o la carenza del
“tutor”, sono punite in via amministrativa con una sanzione compresa tra
100 e 600 euro, per ogni singola violazione (in caso di recidiva
l’importo è compreso, tra 300 e 1500 euro). E’ ammesso l’istituto della
diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 (come modificato dall’art. 33
della Legge n. 183/2010) con il pagamento della sanzione in misura
minima;
gli apprendisti (art. 7, comma 3) non rientrano
nel computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi
per l’applicazione di particolari normative ed istituti (ad esempio,
Legge n. 68/1999 per il collocamento dei disabili): l’eccezione deve
essere prevista specificatamente dalla legge (ad esempio, art. 1, comma
1, della
Legge n. 223/1991 per il computo della base di calcolo per
intervento della CIGS) o dal contratto collettivo;
i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
(art. 7, comma 4) con o senza indennità possono essere assunti (non c’è
un limite massimo di età) con contratto di apprendistato finalizzato
alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi, a
differenza della normativa generale che prevede un contributo per il
periodo formativo pari al 10% (1,5% e 3% per i datori di lavoro che
occupano fino a nove dipendenti),si applica il regime “agevolativo”
speciale, previsto dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della
Legge n. 223/1991. Esso consiste nella contribuzione pari al 10% per un
periodo di diciotto mesi e nel 50% dell’indennità di mobilità (se dovuta
al lavoratore) per un massimo di dodici mesi;
La
Legge n. 25/1955, gli articoli 21 e 22 della
Legge n. 56/1987, l’art. 16 della
Legge n. 196/1997 e gli articoli da 47
a 53 del D.L.vo n. 276/2003 sono abrogati (art. 7, comma 6) a partire
dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo: tuttavia, nelle
Regioni e nei settori in cui non è immediatamente operativa la
disciplina prevista dallo stesso Decreto, le norme abrogate continuano a
trovare applicazione per un massimo di sei mesi (art. 7, comma 7);
L’apprendistato professionalizzante e quello di
alta formazione nel settore del pubblico impiego non è immediata (art.
7, comma 8), in quanto la disciplina del reclutamento e dell’accesso
dovrà essere definita con un DPCM, su proposta del Ministro della
Funzione Pubblica, del Ministro del Lavoro “di concerto” con quello
dell’Economia, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata: tutto
questo, entro dodici mesi;
I benefici contributivi per l’apprendistato (art.
7, comma 9) restano gli stessi e sono mantenuti per un anno dopo il
“consolidamento” del rapporto, al termine del periodo formativo: ciò non
riguarda i lavoratori in mobilità assunti con rapporto di apprendistato;
I datori di lavoro con sedi in più Regioni
possono fare riferimento al percorso formativo della regione in cui
insiste la sede legale e possono accentrare le comunicazioni al centro
per l’impiego, previste dai commi 1180 e seguenti, dell’art. 1 della
Legge n. 296/2006;
Restano ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.