INPS: congedi parentali per iscritti alla gestione separata
L'INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per congedo parentale indennità giornaliera di malattia dei professionisti e di tutti coloro che sono iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995).
Dal 1° gennaio 2012 le tutele sono quindi estese a tutti io professionisti e, sulla scorte delle indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori c.d. “parasubordinati”. Le strutture devono, quindi, accettare le istanze anche di soggetti prima esclusi come amministratori, sindaci, revisori, venditori “porta a porta”, prestatori “mini co.co.co.” (art. 61, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003).
Per i nuovi beneficiari occorre riferirsi alle indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari n. 76/2007 e 137/2007 relativamente alla malattia ed al congedo parentale: per quest’ultimo la previsione è che il “godimento” è per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino a fronte dell’accreditamento alla gestione separata di almeno tre mensilità.
fonte Inps
DPL Modena - www.dplmodena.it