Min.Lavoro: rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori su parti in tensione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011, il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011 con la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 4 febbraio 2011
 

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni  di  cui
all'articolo 82, comma 2), lettera  c),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. (11A04783) 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 82, comma  1,  lettera  c),  numero  1),  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, di seguito decreto legislativo  n.  81/2008,  il  quale
prevede che «i lavori  su  parti  in  tensione  siano  effettuati  da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento  del  Ministero  del
lavoro, della salute e delle  politiche  sociali,  ad  operare  sotto
tensione»; 
  Visto l'art. 82, comma  1,  lettera  c),  numero  2),  del  decreto
legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori
su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati  dal  datore
di lavoro ai sensi della pertinente  normativa  tecnica  riconosciuti
idonei per tale attivita'»; 
  Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo  n.  81/2008,  il
quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono  definiti
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di  cui  al  comma  1,
lettera c), numero 1)»; 
  Visto l'art. 1 della legge 13  novembre  2009,  n.  172,  il  quale
prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il  trasferimento
ad esso delle funzioni di cui al Capo X-bis,  articoli  da  47-bis  a
47-quater,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gia' attribuite al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85; 
  Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  il
quale  prevede  la  soppressione   dell'ISPESL   e   la   contestuale
attribuzione delle relative competenze all'INAIL; 
  Ritenuto  pertanto  che  ove  il  decreto  legislativo  n.  81/2008
attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano  intendersi  conferite
all'INAIL; 
  Ravvisata la necessita' di  regolamentare  il  settore  dei  lavori
elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di
lavoro da adottare, nonche' alla elevata  professionalita'  richiesta
agli operatori del settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione  effettuati
su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale  a  tensione
superiore a 1000 V. In particolare si applica: 
    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti
dal suolo, dai sostegni delle  parti  in  tensione,  dalle  parti  in
tensione, da supporti isolanti e non,  da  velivoli  e  da  qualsiasi
altra  posizione  atta  a  garantire  il  rispetto  delle  condizioni
generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 
    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo  e
l'applicazione  di  modalita',  di  tipologie  di  intervento  e   di
attrezzature innovative. 
  2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto
tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici  in
tensione realizzati  nel  rispetto  delle  relative  nonne  tecniche,
purche'  si  usino  attrezzature  e  procedure  conformi  alle  norme
tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: 
    a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e
di regolazione e dei  dispositivi  fissi  di  messa  a  terra  ed  in
cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; 
    b)  la  manovra  mediante  fioretti  isolanti  degli   apparecchi
sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; 
    c) l'uso di rivelatori e comparatori  di  tensione  costruiti  ed
impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse
norme; 
    d) l'uso di rilevatori  isolanti  di  distanze  nelle  condizioni
previste di impiego; 
    e)  il  lavaggio  di  isolatori  effettuato  da  impianti   fissi
automatici o telecomandati; 
    f) l'utilizzo di dispositivi  mobili  di  messa  a  terra  ed  in
cortocircuito; 
    g) lavori nei quali si opera su componenti  che  fanno  parte  di
macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore  a  1000  V
anche se funzionanti a tensione superiore. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente  decreto,  si
intendono per: 
    a)  parte  attiva:  conduttore  o  parte  conduttrice   che,   in
condizioni di servizio ordinario, e' in tensione; 
    b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti  attive  di
un impianto elettrico che si trovano in tensione  o  che  sono  fuori
tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito.  Si  considera
altresi' lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attivita' in  cui
il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo,  con  attrezzi,  con
equipaggiamenti o con dispositivi che vengono  maneggiati,  l'interno
della zona dei lavori sotto tensione cosi' come definita nella  norma
CEI EN 50110-1; 
    c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la  quale  le
parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate  con
la terra, direttamente o tramite un impianto di terra,  e  tra  loro,
direttamente o tramite parti conduttrici; 
    d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti  attive,  dopo
che queste sono state rese prive di tensione e di  carica  elettrica,
sezionate da ogni possibile fonte  di  alimentazione  e  collegate  a
terra ed in cortocircuito; 
    e) sperimentazione  sotto  tensione:  attivita'  che  preveda  lo
sviluppo e l'applicazione di modalita', di tipologie di intervento  e
di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo  di  un  lavoro
sotto tensione. 
                               Art. 3 
 
 
      Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende 
 
  1. Lo svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a)  e'  consentito  alle  aziende   che   abbiano   ricevuto
l'autorizzazione con  decreto  dirigenziale  del  direttore  generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del direttore  generale  della  Prevenzione
Sanitaria del Ministero della salute che  si  avvalgono  a  tal  fine
della Commissione per i lavori sotto tensione di cui  all'allegato  I
che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al  comma  1
le  aziende  devono  essere  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto. 
  3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate  anche
all'effettuazione della sperimentazione di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b), a condizione che sia fornita la documentazione di cui  al
punto 1.2.2 dell'allegato II. 
                               Art. 4 
 
 
               Effettuazione dei lavori sotto tensione 
 
  1. I lavori sotto tensione di cui all'art.  1  sono  consentiti  se
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; 
    b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano  tali
da garantire la  sicurezza  dei  lavori  sotto  tensione  secondo  le
pertinenti norme tecniche.  A  tal  fine  si  considerano  idonee  le
pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI),
quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15; 
    c) l'esecuzione dei lavori sia  affidata  dal  datore  di  lavoro
dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso  del  documento  di
abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6; 
    d) le attrezzature utilizzate siano conformi  a  quanto  disposto
nel successivo art. 7; 
    e) i dispositivi  di  protezione  individuale,  di  seguito  DPI,
rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008. 
                               Art. 5 
 
 
                       Formazione e idoneita' 
 
  1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato  sulle
modalita' di esecuzione dei lavori e sui rischi  relativi  attraverso
corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati
nell'allegato III che fa parte integrante del presente decreto. 
  2. I corsi di cui al comma  1  devono  concludersi  con  gli  esami
finali  per  il  rilascio  del  relativo  certificato  personale   di
idoneita' alla effettuazione dei lavori sotto  tensione.  L'idoneita'
deve essere riferita alle effettive  mansioni  cui  e'  destinato  il
personale di cui al comma precedente. 
  3. I  soggetti  formatori  devono  possedere  i  requisiti  di  cui
all'allegato III e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale
del direttore generale della Tutela delle Condizioni  di  Lavoro  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  direttore
generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della  salute  che
si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione
di cui all'allegato I. 
                               Art. 6 
 
 
                     Abilitazione dei lavoratori 
 
  1. Il documento di abilitazione e' rilasciato dal datore di  lavoro
a seguito del  conseguimento  dell'idoneita'  di  cui  all'art.  5  e
dell'attivazione della sorveglianza sanitaria  da  parte  del  medico
competente. 
  2. Il documento di abilitazione e'  personale,  deve  contenere  la
descrizione dettagliata ed  esaustiva  delle  attivita'  per  cui  il
lavoratore  e'   considerato   abilitato,   deve   essere   rinnovato
annualmente ed e' revocato in caso  di  inosservanza  alle  nonne  di
sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di
non  idoneita'  espresso  dal  medico  competente.  Il  documento  ha
validita' solo per le attivita' svolte dall'azienda  autorizzata  che
lo ha rilasciato. 
                               Art. 7 
 
 
                            Attrezzature 
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.
81/2008, le aziende autorizzate  devono  stabilire  idonee  procedure
atte  a  garantire  l'identificazione  delle  responsabilita'  e   la
rintracciabilita' delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento,  la
conservazione, la manutenzione,  il  trasporto,  la  custodia,  l'uso
appropriato e la verifica periodica  delle  attrezzature  secondo  le
indicazioni e dei fabbricanti. 
  2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende
autorizzate devono  rivolgersi  a  laboratori  di  prova,  esterni  o
interni all'azienda, dotati di  procedure  e  apparecchiature  idonee
alla  natura  delle  prove  da  effettuare,  aventi  certificato   di
accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso
da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di
accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad  operare
nel settore specifico,  ovvero  ad  un  laboratorio  di  una  azienda
autorizzata ai sensi del presente decreto,  avente  un'organizzazione
conforme  ai  requisiti  della  norma  UNI  CEI  EN   ISO/IEC   17025
adeguatamente  documentata,  che   garantisca   la   competenza   del
laboratorio ad operare nel settore specifico. 
  3. Qualora non esistano disposizioni legislative o  norme  tecniche
relative  ad  una  specifica  attrezzatura,  la  stessa  puo'  essere
utilizzata  a  condizione  che  il  datore  di  lavoro   dell'azienda
autorizzata abbia effettuato una adeguata e  documentata  valutazione
dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni
di sicurezza. 
                               Art. 8 
 
 
                      Diritto di riconoscimento 
 
  1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art.  3,  comma  1  e
all'art. 5, comma 3, le aziende gia' operanti ai  sensi  del  decreto
ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990,
n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  2. Le aziende di cui al comma  1,  entro  24  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono  adeguarsi  alle
disposizioni dello stesso  decreto.  In  assenza  di  adeguamento  al
presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al  comma
1. 
                               Art. 9 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i decreti di cui al comma 1 dell'art. 8. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 febbraio 2011 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Sacconi        
 
Il Ministro della salute 
           Fazio 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato II 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                         Allegato III 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 


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