L'INPS, con circolare n. 56 dell’8 maggio 2008, ha fornito alcuni chiarimenti operativi, sull'emersione dal nero, sia alla luce dell’art. 7, comma 2, della legge n. 31/2008, che della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 27 dicembre 2007. Questi sono i punti essenziali della procedura:
a) l’emersione riguarda i lavoratori non risultanti da scritture o altra
documentazione obbligatoria;
b) il termine ultimo è fissato al 30 settembre 2008;
c) i lavoratori devono essere in forza;
d) l’accordo sindacale (con la RSU o la RSA, o, in mancanza, con associazioni sindacali territoriali aderenti ad OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale), preventivo alla regolarizzazione come ribadito nella nota ministeriale, deve prevedere un rapporto di lavoro subordinato, di almeno 24 mesi;
e) l’accordo collettivo promuove la sottoscrizione di accordi individuali ex art. 410 o 411 cpc, con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nell’istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi (comma 1194 dell’art. 1, della legge n. 296/2006);
f) i datori di lavoro che utilizzano la procedura per ciascun lavoratore “in nero” possono sanare il periodo non antecedente alla prescrizione quinquennale;
g) i datori di lavoro che si siano già avvalsi della procedura di emersione scaduta il 30 settembre 2007, possono accedere alla proroga esclusivamente per i lavoratori non interessati dalla precedente agevolazione;
h) il datore di lavoro è tenuto all’adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi a suo carico relativi ai rapporti oggetto di regolarizzazione per una somma pari ai 2/3 di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative (di cui, 1/5 subito, alla presentazione dell’istanza e la restante somma in 60 rate mensili di pari importo, senza interessi;. lavoratori non debbono versare alcunché. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate;
i) l’istanza di regolarizzazione va presentata all’INPS con l’indicazione dei lavoratori da regolarizzare, le generalità ed il periodo, allegando l’accordo collettivo ed il versamento di una somma pari a 1/5 di quanto dovuto in totale;
j) l’INPS ha una funzione istruttoria;
k) la decisione sulle istanze di emersione è del collegio composto, in ogni ambito provinciale, dal Direttore della Direzione provinciale del Lavoro, dal Direttore della sede INPS e dal Direttore della sede INAIL;
l) contro la decisione adottata non è esperibile alcun ricorso gerarchico non esistendo un organo superiore (ricorso proprio), né essendo previsto da alcuna disposizione legislativa (ricorso improprio);
m) è attivabile, entro 60 giorni dalla decisione, ricorso al TAR o, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
n) tutti gli Enti che hanno adottato la
decisione (DPL, INPS e INAIL) sono litisconsorti necessari.
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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it
Art. 410 (Tentativo facoltativo di conciliazione)
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, puo' promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale e' addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 411 (Processo verbale di conciliazione)
Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Il processo verbale e' depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Se il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e' depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticita', provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Articolo cosi' sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.