Governo: benefici per lavoratori e datori di lavoro dell'Abruzzo
Con Ordinanza n. 3763 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2009, si da attuazione al Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».
Per quanto attiene la materia lavoro, l'articolo 5 dell'Ordinanza prevede alcuni benefici per lavoratori e datori di lavoro.
Articolo 5
In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e' prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 e' soppresso.
Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennita' pari a 800 euro mensili. L'indennita' e' erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, e' concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonche' delle ritenute fiscali.
Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, nonche' delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del predetto art. 1, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009. Nel medesimo periodo e' fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.