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INPS: ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi

 

L'INPS, con la circolare n. 120 del 6 agosto 2013, fornisce indicazioni operative sull'applicazione della normativa in tema di ricongiunzione e cumulo di periodi assicurativi.

In particolare fornisce indicazioni in merito:

- alla costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione;

- alla facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge 29/1979;

- alla rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;

- al cumulo dei i periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un’unica pensione.

 

  la circolare n. 120 del 6 agosto 2013 

fonte: Inps


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