Il Governo ha
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2004, il
Decreto Legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 correttivo al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro.
Il provvedimento
entrerà in vigore il 26 ottobre 2004.
Queste sono le novità
principali:
a) requisiti finanziari per le società che esercitano attività
di somministrazione: la fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dei crediti dei lavoratori e di quelli assicurativi e
previdenziali potrà essere rilasciata anche da intermediari
iscritti nell’elenco speciale previsto dal D. L.vo n. 385/1993,
autorizzati dal Ministro dell’Economia;
b) regimi particolari di autorizzazione: è stato riscritto il
comma 2 dell’art. 6, nella parte in cui consentirà ai comuni
sia singolarmente che come unioni di comuni o delle comunità
montane, di esercitare attività di mediazione. Al contempo,
cambieranno anche le discipline sulle procedure di autorizzazione
(nuovo comma 8) e l’ambito di operatività per i soggetti
autorizzati (nuovo comma 8 – bis);
c) sanzioni: l’art. 18 cambierà la rubrica perdendo
l’aggettivo “penali”. Ma, oltre a ciò, muterà anche il
comma 1. L’esercizio non autorizzato dell’attività di
somministrazione comporterà un’ammenda di 50 euro per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Lo sfruttamento
di minori comporterà l’arresto fino a 18 mesi e l’aumento
dell’ammenda fino a sei volte. L’esercizio non autorizzato
delle attività di ricerca e selezione di personale e di supporto
alla ricollocazione professionale comporterà una ammenda compresa
tra 750 e 3750 euro. La carenza di lucro comporterà un’ammenda
da 250 a 1250 euro. E’ prevista la confisca del mezzo di
trasporto. E’ stato riscritto anche il comma 2: nei confronti
dell’utilizzatore che ricorra a soggetti non autorizzati troverà
applicazione la pena dell’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione. Anche in questo caso
c’è la pena aumentata come sopra se si tratta di minorenni. Il
nuovo comma 3 punirà con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 250 a 1250 euro la violazione degli obblighi e dei divieti
previsti all’art. 20, commi 3, 4 e 5 e art. 21, commi 1 e 2 e,
per il solo somministratore, il comma 3. E’ stato, altresì,
aggiunto un comma, il 5 –bis, con il quale sono saranno puniti
gli appalti stipulati in violazione dell’art. 29: si applicherà
la stessa sanzione prevista nei contratti di somministrazione con
soggetti non autorizzati. E’ appena il caso di ricordare come
per effetto dell’art. 15 del D. L.vo n. 124/2004 trovi
applicazione in tutte quelle ipotesi che prevedono l’ammenda
alternativa all’arresto o la sola ammenda;
d) forma del contratto di somministrazione: il nuovo comma 4
dell’art. 21 limiterà la nullità soltanto alla carenza di
forma scritta;
e) appalto: la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 29
estenderà la solidarietà tra committente ed appaltatore anche
agli appalti di opere (nonché a quelli di servizi). La solidarietà
in ordine agli obblighi retributivi e contributivi è di un anno
dalla cessazione dell’appalto. La contrattazione collettiva potrà
disciplinare le condizioni per l’esercizio della solidarietà.
Il nuovo provvedimento ha introdotto altri due commi: con il primo
( 3 –bis) si facoltizza il lavoratore (allorquando il contratto
di appalto è stato realizzato in violazione dei principi
stabiliti al comma 1), a chiedere, attraverso il ricorso
giudiziale ex art. 414 cpc (preceduto, ovviamente, dal tentativo
obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc), la costituzione di
un rapporto alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la
prestazione, con applicazione dei principi stabiliti dal comma 2
dell’art. 27 in caso di somministrazione irregolare (tutti i
pagamenti e tutti gli atti compiuti dal somministratore
“liberano” l’utilizzatore fino a concorrenza per la parte
economica e contributiva e per gli adempimenti connessi alla
costituzione ed alla gestione del rapporto). Con il secondo (comma
3 -ter), si afferma che nel rispetto delle sanzioni già
individuate agli articoli 18 e 19, quanto affermato al nuovo comma
2 non trova applicazione allorquando il committente sia una
persona fisica che non esercita attività d’impresa o
professionale;
f) distacco: è stato introdotto un nuovo comma all’art. 30, il
4 –bis, con il quale il lavoratore distaccato in assenza delle
condizioni previste (interesse del distaccante e temporaneità,
oltre che consenso del lavoratore in caso di mutamento di
mansioni, oltre alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive qualora il distacco
avvenga presso una unità distante oltre 50 Km) può chiedere,
attraverso il ricorso giudiziale, di essere assunto presso il
datore di lavoro distaccatario. Anche in questo caso trova
applicazione l’ipotesi individuata dall’art. 27, comma 2,
sulla quale ci si è soffermati alla lettera d);
g) società cooperative e gestione di servizi per le consociate: i
consorzi possono svolgere gli adempimenti “ex lege” n. 12/1979
per conto delle società consorziate o delegarne l’esecuzione ad
una consorziata. Tali servizi possono essere svolti organizzati
per il tramite di consulenti del lavoro, anche se dipendenti;
h) trasferimento di azienda: per la solidarietà nel caso in cui
l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo di azienda non varrà
più l’art. 1676 c.c., ma il nuovo art. 29, comma 2 (modifiche
all’art. 32, comma 2);
i) contratto di lavoro intermittente: il nuovo articolo 34
eliminerà la surroga del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali all'attività regolatoria delle causali dei contratti
collettivi di lavoro, ma resta in vigore il meccanismo previsto
dal successivo articolo 40 ove si afferma che il titolare del
Welfare può, in via provvisoria e con proprio decreto,
individuare ulteriori causali al di là di quelle già previste
dal D. L.vo n. 276/2003;
j) apprendistato: la mancata erogazione formativa per
responsabilità del datore di lavoro è punita con un versamento
della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che
sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato,
maggiorata del 100%. La maggiorazione esclude qualsiasi altra
sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 53, comma
3, secondo periodo);
k) contratto di inserimento: le inadempienze nella realizzazione
del progetto di inserimento riferibili alla responsabilità del
datore di lavoro sono punite in maniera del tutto analoga a quella
prevista per l’apprendistato (art. 55, comma 5);
l) agevolazioni contributive nei contratti di inserimento: la
nuova disposizione (art. 59, comma 3) richiama il rispetto del
regolamento n. 2204/2002 della Commissione Europea, già
anticipato dalla circolare del Ministero del Welfare n. 31/2004;
m) contratti di formazione e lavoro: saranno autorizzati (art. 59
–bis) sulla base dei progetti di formazione e lavoro approvati
entro il 23 ottobre 2003 (giorno precedente alla entrata in vigore
del D. L.vo n. 276/2003 che all’art. 86, comma 9, ne aveva
decretato la fine nel settore privato) n. 16.000 contratti cui
troverà applicazione la disciplina previgente. Per poter
beneficiare delle agevolazioni le imprese dovranno presentare
istanza all'INPS (entro il 24 ottobre 2004) con il numero dei
contratti stipulati e con la copia dell'autorizzazione. L’INPS
li ammetterà nei limiti di capienza previsti dando priorità ai
cfl stipulati nell’mibto dei contratti di area o patti
territoriali. Per i contratti già stipulati il termine di
presentazione di 30 giorni decorrerà dalla data di entrata in
vigore del decreto correttivo;
n) contratti a progetto: in sede di certificazione del rapporto di
lavoro le parti, riconducendo una attività ad un contratto a
progetto, potranno transare o rinunziare a diritti derivanti da un
rapporto già in essere (art. 68, comma 1);
o) prestazioni accessorie: il limite massimo del compenso verrà
elevato da 3000 a 5000 euro (art. 70, comma 2) ed, inoltre, è
stato completamento riscritto l’art. 72 che regola i termini per
la erogazione del compenso, il “voucher” e l’accredito
contributivo;
p) certificazione dei rapporti di lavoro: tutti i contratti di
lavoro ( e non soltanto quello intermittente, quello ripartito,
quello a tempo parziale, quello a progetto e quello di
associazione in partecipazione, oltre al c.d. “appalto
genuino” ed al regolamento delle cooperative) potranno essere
certificati dalle commissioni istituite presso le Direzioni
provinciali del Lavoro, le Provincie, le Università e gli Enti
bilaterali;
q) abrogazioni: a partire dalla entrata in vigore del
provvedimento correttivo, cadrà il divieto di adibire gli
apprendisti (art. 11, lettera l, della legge n. 25/1955) a lavori
di manovalanza e di produzioni in serie;
r) lotta al sommerso in edilizia: la mancanza del certificato di
regolarità contributiva (Durc) comporterà la sospensione della
concessione edilizia (art. 86, comma b –ter). Il committente o
responsabile dei lavori è tenuto a verificare l’idoneità
tecnico professionale delle imprese esecutrici, a chiedere una
dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
e del CCNL applicato, a chiedere il certificato di regolarità
contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse
edili e a trasmettere all’amministrazione concedente prima
dell’inizio dei lavori, il nominativo dell’impresa, oltre alla
restante documentazione. Le imprese edili, allorquando sarà
emanato il “modello unificato” per le comunicazioni
contestuali di assunzione previsto dal D. L.vo n. 297/2002,
dovranno effettuare le comunicazioni di assunzione ai centri per
l’impiego, almeno il giorno antecedente l’instaurazione del
rapporto (ciò per evitare che i lavoratori vengano
“regolarizzati” dopo un eventuale incidente sul lavoro). La
violazione degli obblighi (art. 86, comma 10 –ter) è punita con
la sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro;
s) attività di rappresentanza in giudizio: l’art. 21 del nuovo
decreto legislativo amplia la rappresentanza in giudizio delle
Direzioni provinciali del Lavoro che possono rappresentare e
difendere l’Amministrazione anche nei giudizi ex art. 80 del D.
L.vo n. 276/2003. Questi riguardano i giudizi susseguenti alla
certificazione dei contratti di lavoro operati dalla commissione
di certificazione, in caso di disconoscimento, sia davanti al
giudice ordinario che a quello amministrativo per eccesso di
potere e vizi nel procedimento.
il D.L.vo 251/04
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