Min.Interno: i requisiti per i "buttafuori"

 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, il  Decreto 6 ottobre 2009,  con le determinazioni dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

          

MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 6 ottobre 2009
 

  Determinazione   dei   requisiti   per   l'iscrizione   nell'elenco
prefettizio  del  personale  addetto  ai  servizi  di controllo delle
attivita'  di  intrattenimento  e  di  spettacolo in luoghi aperti al
pubblico  o  in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la
formazione  del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il relativo
impiego,  di  cui  ai  commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15
luglio 2009, n. 94. (09A12065)
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modifiche e integrazioni;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche
e integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  n.  94  del  15 luglio 2009 recante
«Disposizioni  in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i
commi  dal  7  al  13  che  autorizzano  e  disciplinano l'impiego di
personale   addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  e  di  spettacolo  in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti;
  Rilevato  che  il  predetto  art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio
2009,  al comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge,
la  definizione  dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma  8  dello  stesso  articolo, delle modalita' per la selezione e
della  formazione  del  personale,  degli  ambiti  applicativi  e del
relativo impiego;

                              Decreta:


                               Art. 1.


Requisiti  per  l'iscrizione nell'elenco e modalita' di selezione del
              personale addetto ai servizi di controllo


  1. In ciascuna Prefettura -
  Ufficio   territoriale   del  Governo  e'  istituito  l'elenco  del
personale   addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  e  di  spettacolo  in luoghi aperti al pubblico o in
pubblici  esercizi  anche  a  tutela  dell'incolumita'  dei presenti.
L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi
predetti.
  2.  I  gestori delle attivita' di cui al comma 1 possono provvedere
ai   servizi  di  controllo  direttamente  con  proprio  personale  o
avvalendosi  di  personale dipendente da istituti autorizzati a norma
dell'art.  134  del  Testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  3.  La  domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata al Prefetto
competente  per  territorio a cura del gestore delle attivita' di cui
al comma 1 ovvero del titolare dell'istituto di cui al comma 2.
  4.  L'iscrizione  nell'elenco  di  cui al comma 1 e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
   a) eta' non inferiore a 18 anni;
   b)  buona  salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza
di  uso di alcool e stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di
udito  e  di  olfatto  ed  assenza di elementi psicopatologici, anche
pregressi,   attestati   da  certificazione  medica  delle  autorita'
sanitarie pubbliche;
   c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per delitti non colposi;
   d)  non  essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure di
prevenzione,  ovvero  destinatari  di provvedimenti di cui all'art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
   e)  non  essere  aderenti  o  essere  stati  aderenti a movimenti,
associazioni  o  gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
   f) diploma di scuola media inferiore;
   g) superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
  5.  In caso di perdita da parte di uno dei soggetti di cui all'art.
1,  comma  1, di uno o piu' requisiti previsti dal presente articolo,
ovvero  qualora  lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto
con  quanto  previsto  dall'art.  3, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
legge  15  luglio  2009,  n.  94,  ovvero  con quanto stabilito dalle
disposizioni  di  cui al presente decreto, fermo restando il disposto
del  comma  13  dell'art.  3 della citata legge, il Prefetto comunica
l'avvenuta  cancellazione  dall'elenco  all'interessato,  al  gestore
delle  attivita'  di  intrattenimento  e  di pubblico spettacolo o al
titolare  dell'istituto  di  cui al comma 2 per il divieto di impiego
nei servizi disciplinati dal presente decreto.
                               Art. 2.


                         Revisione biennale


  1.  Il  Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni
alla  revisione  dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare
il  permanere  dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del
citato  art.  1  degli addetti al controllo. A tal fine i soggetti di
cui  all'art.  1,  comma  3,  almeno  un  mese  prima della revisione
biennale,   depositano,   presso   il   Prefetto,  la  documentazione
comprovante  l'attualita'  dei  requisiti.  Il mancato deposito della
documentazione  suddetta  nel  termine  sopra  indicato  comporta  la
cancellazione  dell'iscrizione  del personale interessato dall'elenco
provinciale  e  il  divieto  di  svolgimento  dei  compiti  di cui al
presente decreto.
                               Art. 3.


  Corso di formazione del personale addetto ai servizi di controllo


  Il  corso  di  formazione  per  il  personale addetto ai servizi di
controllo,  da  organizzarsi  a  cura delle Regioni, ha ad oggetto le
seguenti aree tematiche:
   1)  area  giuridica,  con  riguardo  in  particolare  alla materia
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica, ai compiti delle Forze di
polizia  e  delle  polizie  locali,  alle  disposizioni  di  legge  e
regolamentari  che  disciplinano  le  attivita' di intrattenimento di
pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
   2)  area  tecnica,  con particolare riguardo alla conoscenza delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione degli incendi, di salute e
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  di  nozioni  di  primo  soccorso
sanitario;
   3)  area  psicologico-sociale,  avuto riguardo in particolare alla
capacita'  di  concentrazione,  di autocontrollo e di contatto con il
pubblico,  alla  capacita'  di  adeguata  comunicazione verbale, alla
consapevolezza  del  proprio ruolo professionale, all'orientamento al
servizio  e  alla  comunicazione  anche in relazione alla presenza di
persone diversamente abili.
                               Art. 4.


                         Ambiti applicativi


  1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione:
   a)  nei  luoghi  aperti al pubblico ove si effettuano attivita' di
intrattenimento e di pubblico spettacolo;
   b) nei pubblici esercizi;
   c)  negli  spazi  parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini
privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
                               Art. 5.


        Impiego del personale addetto ai compiti di controllo


  1.  Nell'esercizio  dei  compiti  di controllo, il personale di cui
all'art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attivita':
   a) controlli preliminari:
    a.1)  osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza
di  eventuali  sostanze  illecite  o  oggetti  proibiti,  nonche'  di
qualsiasi  altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato
mettendo  a  rischio  l'incolumita'  o  la  salute delle persone, con
obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre
Autorita' o strutture pubbliche competenti;
    a.2)  adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato
ostacolo  o intralcio all'accessibilita' delle vie di fuga e comunque
a    garantire   il   regolare   svolgimento   delle   attivita'   di
intrattenimento;
   b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:
    b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art.
4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
    b.2)  verifica  dell'eventuale  possesso  di  un valido titolo di
accesso  qualora  previsto  e,  nel caso di biglietto nominativo o di
un'eta'  minima  prevista  per  l'accesso,  verifica del documento di
riconoscimento,  e  del  rispetto  delle  disposizioni  che  regolano
l'accesso;
    b.3)  controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare
l'eventuale  introduzione  di  sostanze  illecite, oggetti proibiti o
materiale  che  comunque  possa  essere  pericoloso  per  la pubblica
incolumita'  o  la  salute  delle  persone,  con obbligo di immediata
comunicazione  alle  Forze  di  polizia  ed  alle  altre  Autorita' o
strutture pubbliche competenti;
   c) controlli all'interno del locale:
    c.1)  attivita'  generica  di  osservazione  per  la verifica del
rispetto  delle  disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento
stabilite da soggetti pubblici o privati;
    c.2)  concorso  nelle  procedure  di  primo  intervento,  che non
comporti  l'esercizio  di pubbliche funzioni, ne' l'uso della forza o
di  altri  mezzi  di  coazione  o l'esposizione a profili di rischio,
volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente
pericolose  per  l'incolumita' o la salute delle persone. Resta fermo
l'obbligo  di  immediata  segnalazione  alle  Forze di polizia e alle
altre  Autorita'  o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta,
deve essere prestata la massima collaborazione.

                              Art. 6.


                     Divieto dell'uso delle armi


  1.  Nell'espletamento  delle  attivita'  previste  dall'art.  5 del
presente  decreto,  gli  addetti  al  servizio  di  controllo, pur se
titolari  di  licenza  per il porto d'armi, non possono portare armi,
ne' oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione
fisica.
                               Art. 7.


   Riconoscibilita' del personale addetto ai compiti di controllo


  1.  Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il
personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di
identita'  e  tenere  esposto  un tesserino di riconoscimento, con le
caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore
giallo,  recante  la  dicitura  «Assistenza»  in caratteri facilmente
leggibili.
                               Art. 8.


                          Norma transitoria


  1.  Il  personale  che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto   gia'   svolge  servizi  di  controllo  delle  attivita'  di
intrattenimento  o  di spettacolo di cui all'art. 1 puo' continuare a
espletare  la  propria attivita', con le modalita' ed i limiti di cui
agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto, prima dell'iscrizione nel
citato  elenco  e  comunque  per  un periodo non superiore a sei mesi
dalla data del presente decreto.
   Roma, 6 ottobre 2009
                                                 Il Ministro : Maroni

Registrato   alla   Corte   dei  conti  l'8  ottobre  2009  Ministeri
   istituzionali, Interno registro n. 9, foglio n. 69
 

 

 


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