INAIL: socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società

 

L'INAIL, con circolare n. 66 del 7 novembre 2008, ha affermato che, in base all'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di rapporto di “dipendenza funzionale” fra socio-sovrintendente e compagine sociale, sono da considerare soggetti all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto", impegnati, in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.
Pertanto, ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate - a far data dal 7 novembre 2008, i soci in questione saranno assoggettabili ad obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato.
 

 

 

 

La circolare n. 66/08
 

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