INAIL: socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società
L'INAIL, con circolare n. 66 del 7 novembre 2008, ha
affermato che, in base all'evoluzione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in materia di rapporto di “dipendenza funzionale” fra
socio-sovrintendente e compagine sociale, sono da considerare soggetti
all'assicurazione obbligatoria "i soci di cooperative e di ogni altro tipo di
società, anche di fatto", impegnati, in modo permanente o avventizio, in
attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano
un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro.
Pertanto, ferme restando le attuali polizze assicurative - ove non contestate -
a far data dal 7 novembre 2008, i soci in questione saranno assoggettabili ad
obbligo assicurativo solo laddove si configuri un rapporto di lavoro
subordinato.
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