INPS: variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive...
L'INPS, con circolare n. 97 del 11 novembre
2008, ha variato il tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 12
novembre 2008, dovrà essere calcolato al tasso del 9,25% che sarà
inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle
tabelle centrali.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 9,25% sarà applicata a partire dalla
contribuzione relativa al mese di novembre 2008.
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 12 novembre 2008 si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente
denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (3, 25%)
maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all’ 8,75% annuo ai sensi della
Legge 23 dicembre 2000 n 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo
periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre
2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati
entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi
della citata L . 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la
sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 8,75% annuo;
- per le procedure concorsuali il
riferimento al “ prime - rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da
quello al tasso ufficiale di riferimento (3,25 %).
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