Min.Lavoro: proroga dei trattamenti di CIGS e mobilita

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2009, il Decreto n. 47633 del 5 ottobre 2009 con il quale viene prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erogazione del trattamento, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
La misura dei trattamenti è ridotta del 40%.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 15 ottobre 2009
 

  Proroga   dei   trattamenti   di   cassa   integrazione    guadagni
straordinaria e mobilita', in favore di lavoratori gia'  beneficiari.
(Decreto n. 47633).  

   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 1o ottobre  1996,  n.  510  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare
l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b), e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista  la  delibera  CIPE  -  Comitato  interministeriale  per   la
programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata dalla  Corte
dei conti il 5 marzo 1996, registro n.1, foglio n. 63, con  la  quale
sono stati definiti i criteri di priorita'  per  la  concessione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione   salariale   ai   sensi
dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,  da
ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato  decreto-legge
n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
n. 43451 del 2 maggio 2008; 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, regioni e province autonome; 
  Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009 e del  22  aprile
2009, con  i  quali  sono  stati  assegnati  i  fondi  relativi  agli
ammortizzatori sociali  in  deroga,  alla  regione  Campania  e  alla
regione Sicilia, per l'anno 2009; 
  Vista la  nota  n.10404  dell'11  giugno  2009  con  la  quale,  il
Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche  sociali  ha
comunicato alla regione Sicilia  e  alla  regione  Campania  che,  in
applicazione dei sopracitati accordi,  i  trattamenti  relativi  agli
ammortizzatori sociali in deroga, in favore  dei  lavoratori  di  cui
all'art.  4,  comma  21  della  legge  n.  608/1996,  il  cui   onere
complessivo e' pari a 2.040.125,26 euro, sono cosi' calcolati: 
    1. l'intera contribuzione figurativa e il  70%  del  sostegno  al
reddito spettante al lavoratore sono da imputare ai fondi nazionali; 
    2. il 30% del sostegno al reddito e' posto a carico  del  FSE-POR
regionale quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di
politica attiva del lavoro; 
  Vista la successiva nota n. 14559 del 30 luglio 2009 con  la  quale
il Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  ha
comunicato alla regione Sicilia e alla regione Campania che, a carico
del  FSE-POR  regionale  e'  stato  posto  il  30%  delle  indennita'
spettanti ai lavoratori a decorrere  dal  1o  maggio  2009.  Pertanto
l'onere complessivo, pari a  2.040.125,26,  e'  da  intendersi  cosi'
imputato: 
    1. totale fondi per CIGS = 1.017.129,77 euro (di  cui  931.894,29
euro a carico del fondo nazionale  e  85.235,48  euro  a  carico  del
FSE-POR regionale); 
    2. totale  fondi  per  mobilita'  =  1.022.995,49  euro  (di  cui
948.180,42 euro a carico del  Fondo  nazionale  e  74.815,07  euro  a
carico del FSE-POR regionale); 
  Ritenuta la necessita' di autorizzare per  l'anno  2009,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come
modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di  integrazione
salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti  dei  lavoratori
dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n.  608  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Viste  le  istanze  di  accesso  al  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, per l'anno  2009,  presentate  dalle  aziende
rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge
28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009,  n.
2, come modificato dall'art. 7-ter, comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso
al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore  dei
lavoratori dipendenti dalle aziende gia'  beneficiarie  del  predetto
trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9,  comma  25,
punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 novembre  1996,  n.  608  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nel  limite  di   spesa   di   euro
1.017.129,77, di cui 931.894,29 a carico del Fondo per  l'occupazione
e 85.235,48 quale contributo connesso alla partecipazione a  percorsi
di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno  al
reddito, a carico del FSE-POR regionale. 
     
                               Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009,  n.
2, come modificato dall'art. 7-ter, comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2009, l'accesso
al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari
del  predetto  trattamento  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,   del
decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni  ed
integrazioni, nel  limite  di  spesa  di  euro  1.022.995,49  di  cui
948.180,42 a carico del Fondo per  l'occupazione  e  74.815,07  quale
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito,  a  carico
del FSE-POR regionale. 
   
                               Art. 3 
 
  L'erogazione del trattamento di cui al  precedente  art.  1  per  i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. 
 
                               Art. 4 
 
  La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del
40%. 

                               Art. 5 
 
  L'onere complessivo a carico del Fondo per l'occupazione,  pari  ad
euro 1.880.074,71, gravera' sullo stanziamento di  cui  dell'art.  2,
comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
     
                               Art. 6 
 
  Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria l'I.N.P.S.  -
Istituto nazionale previdenza sociale - e'  tenuto  a  controllare  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2009 
 
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali  Il
                                    Sottosegretario delegato Viespoli 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti 

 


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