Min. Interno: Sportello Unico e procedure per il decreto flussi 2006

 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – con circolare n. 1/2006 ha inteso fornire agli Sportelli Unici per l’Immigrazione le prime direttive circa le procedure informatizzate che dovranno consentire di far fronte agli adempimenti connessi al decreto flussi dei lavoratori extra comunitari per l’anno 2006.
L’amministrazione ha preso accordi con Poste Italiane SpA per la presentazione delle domande presso gli uffici postali su moduli predisposti per la lettura ottica.
Grazie all’attivazione dei web services che consentono l’interoperabilità dei sistemi che vedono coinvolte tutte le amministrazioni, è possibile la gestione telematica di tutte le procedure.
Di tale nota ministeriale si ritiene opportuno sottolineare le parti che riguardano più direttamente l’utenza.
Queste sono le novità essenziali:

a) rilascio del nulla – osta per l’assunzione di lavoratori rientranti nelle quote
Il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta utilizzando soltanto i modelli, rinvenibili, a partire dal 18 febbraio 2006, presso gli Uffici postali e contrassegnati dalle sigle “A-Dom”, “B-Sub”, e “C – Stag” (a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavoro domestico, determinato, od indeterminato, o stagionale) i quali sostituiscono i modelli A, B e C finora scaricabili dai siti istituzionali. Il “kit” postale contiene anche una scheda riepilogativa ove vanno riportati i dati principali dell’istanza, una busta prestampata e le istruzioni per la compilazione. Le domande potranno essere spedite soltanto dalla data che sarà stabilita dal decreto flussi di prossima emanazione. Quelle inviate prima saranno considerate irricevibili.
Il sistema postale prevede una rilevazione elettronica valida per tutto il territorio nazionale con il giorno e l’ora dell’accettazione. La domanda (una per ogni pratica), corredata dalla fotocopia del documento di identità del datore e dal passaporto del cittadino straniero (o altro documento equipollente) e della scheda riepilogativa, va consegnata in busta chiusa allo sportello postale e spedita con assicurata (euro 5,70). Per i rapporti di lavoro stagionali le associazioni di categoria possono presentare richiesta per conto dei loro associati: possono trasmettere le istanze cumulativamente, via internet, contattando l’help desk dello Sportello Unico (tel. 06/46525939) per le relative istruzioni.
L’operatore postale apponendo timbro, data e ora dell’accettazione, consegna la ricevuta con il codice di identificazione dell’istanza.
Tutte le domande affluiranno al Centro Servizi delle Poste Italiane che acquisirà i dati mediante scansione con lettore ottico e provvederà a trasmetterle al CED del Dipartimento, con successivo inoltro agli Sportelli Unici, in via telematica, in tempi brevi delle istanze pervenute.
Il Sistema prevede l’attribuzione automatica di un numero alla domanda secondo un codice di specifica, cosa che renderà superflua ogni successiva protocollazione da parte degli Sportelli Unici.
Le Poste invieranno al CED i dati delle schede riepilogative ordinate cronologicamente e distinte per provincia, tipologia di lavoro e quote privilegiate.
Tutte le domande cartacee saranno riportate anche su supporto ottico (DVD) e saranno inviate dalle poste ai vari Sportelli Unici.

b) comunicazioni, pareri e nulla osta
Verificata la regolarità formale, qualora la richiesta sia carente l’operatore contatta il datore di lavoro interessato per telefono, fax, posta elettronica o tramite ordine telematico inviato a Poste Italiane con lettera raccomandata. Se la domanda è completa lo Sportello richiede, in via telematica, alla Questura il parere positivo che va rilasciato sempre nello stesso modo. Se quest’ultimo è negativo l’istanza è rigettata e lo Sportello effettua la reiezione utilizzando il modello scaricabile dal sistema informatico. La Direzione provinciale del Lavoro, interpellata in via telematica, fornirà il proprio parere utilizzando le maschere informatiche previste nel sistema. Se il parere è negativo l’istanza è respinta con le medesime procedure sopra identificate.
In caso di esito positivo viene richiesto, in via telematica, il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ed, al contempo, lo Sportello trasmetterà in via telematica le richieste di lavoro subordinato al centro per l’impiego per la ricerca di disponibili. Trascorsi 20 giorni senza riscontro positivo, si darà seguito all’istanza: in caso contrario, occorrerà attendere per altri 4 giorni le eventuali determinazioni del datore di lavoro.
La definizione delle pratiche dovrà avvenire a seguito delle apposite riunioni stabilite con la circolare congiunta Interno – Lavoro n. 1 del 13 maggio 2005.
Successivamente, lo Sportello trasmette, in via telematica, il nulla osta alla rappresentanza diplomatica italiana insieme alla proposta di contratto di lavoro. Quest’ultima rilascerà il visto di ingresso.

c) convocazioni prima e dopo il rilascio del nulla osta
Lo Sportello fissa la data di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, utilizzando il calendario di convocazione già predisposto informaticamente.
Altri adempimenti particolarmente minuziosi sono previsti per le fasi immediatamente successive.

d) permessi per ricongiungimenti familiari
La circolare, in attesa della piena definizione con le Poste Italiane della procedura relativa alla presentazione delle istanze di ricongiungimento familiare, detta alcune procedure relative ai pareri intercorrenti, in via telematica, tra Questura e Sportello Unico.

e) rilascio di nulla osta ex art. 27, comma 1, T.U. n. 286/1998
Le istanze vanno presentate con raccomandata AR utilizzando la modulistica scaricabile dai siti istituzionali (modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e DS). Il nulla osta è prodotto automaticamente dal sistema.
I nulla osta dei lavoratori dello Spettacolo rilasciato dalla Direzione Generale per il Mercato del Lavoro – Ufficio nazionale collocamento lavoratori dello Spettacolo – Via Fornovo, 8 , 00192 Roma (tel. 06/367541) sono trasmessi al CED del Dipartimento, il quale, in via telematica, avvertirà gli Sportelli competenti per la successiva sottoscrizione del contratto di soggiorno.

f) conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, può inoltrare istanza di conversione per lavoro subordinato, inoltrando istanza con raccomandata AR allo Sportello Unico per la verifica della sussistenza delle quote disponibili (modello V, scaricabile dai siti istituzionali), allegando copia del contratto di lavoro sottoscritto dal solo datore (modello Q). Lo Sportello acquisisce, in via telematica, la eventuale disponibilità di quote e, in caso positivo, l’istanza prosegue il normale iter.

g) instaurazione di un rapporto di lavoro nei casi di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza verifica della sussistenza di quote.
Lo straniero extra comunitario, con un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età o dopo il conseguimento nel nostro Paese del diploma di laurea o di laurea specialistica.. In tal caso deve inoltrare richiesta (modello V 2), con lettera AR, allo Sportello Unico competente per la stipula del contratto di soggiorno allegando il contratto stesso (modello Q) già sottoscritto dal datore di lavoro. In tale ipotesi non va verificata la disponibilità delle quote per lavoro subordinato, ma il contratto va conteggiato in quanto andrà decurtato dalle quote dell’anno successivo. Verificata la regolarità del contratto lo straniero viene convocato per la sottoscrizione e , in via telematica, va fornita comunicazione alla Questura per gli adempimenti successivi.

h) rilascio di certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo in caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Lo straniero presente in Italia può chiedere la conversione del permesso di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo inviando con lettera AR (modello Z) l’istanza con la documentazione richiesta. La disponibilità della quota va verificata con la Direzione provinciale del Lavoro: in caso di diniego la domanda va rigettata con lettera AR. In caso di accoglimento l’interessato è convocato dallo Sportello, sottoscrive la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e la comunicazione è inviata telepaticamente in Questura.

i) nulla osta per i lavoratori subordinati neo – comunitari
La raccomandata del datore di lavoro va indirizzata allo Sportello Unico che, a sua volta, prende gli opportuni contatti con la Direzione provinciale del Lavoro per verificare la sussistenza delle quote. In caso positivo il nulla osta è inviato per posta ordinaria al datore di lavoro. Con il nulla osta il lavoratore potrà richiedere la carta di soggiorno alla Questura ed il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate.

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