Min. Interno: Sportello Unico e procedure per il decreto flussi 2006
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione – con circolare n. 1/2006 ha inteso
fornire agli Sportelli Unici per l’Immigrazione le prime direttive circa le
procedure informatizzate che dovranno consentire di far fronte agli adempimenti
connessi al decreto flussi dei lavoratori extra comunitari per l’anno 2006.
L’amministrazione ha preso accordi con Poste Italiane SpA per la presentazione
delle domande presso gli uffici postali su moduli predisposti per la lettura
ottica.
Grazie all’attivazione dei web services che consentono l’interoperabilità dei
sistemi che vedono coinvolte tutte le amministrazioni, è possibile la gestione
telematica di tutte le procedure.
Di tale nota ministeriale si ritiene opportuno sottolineare le parti che
riguardano più direttamente l’utenza.
Queste sono le novità essenziali:
a) rilascio del nulla – osta per l’assunzione di lavoratori rientranti nelle
quote
Il datore di lavoro deve presentare la domanda di nulla osta utilizzando
soltanto i modelli, rinvenibili, a partire dal 18 febbraio 2006, presso gli
Uffici postali e contrassegnati dalle sigle “A-Dom”, “B-Sub”, e “C – Stag” (a
seconda che si tratti, rispettivamente, di lavoro domestico, determinato, od
indeterminato, o stagionale) i quali sostituiscono i modelli A, B e C finora
scaricabili dai siti istituzionali. Il “kit” postale contiene anche una scheda
riepilogativa ove vanno riportati i dati principali dell’istanza, una busta
prestampata e le istruzioni per la compilazione. Le domande potranno essere
spedite soltanto dalla data che sarà stabilita dal decreto flussi di prossima
emanazione. Quelle inviate prima saranno considerate irricevibili.
Il sistema postale prevede una rilevazione elettronica valida per tutto il
territorio nazionale con il giorno e l’ora dell’accettazione. La domanda (una
per ogni pratica), corredata dalla fotocopia del documento di identità del
datore e dal passaporto del cittadino straniero (o altro documento equipollente)
e della scheda riepilogativa, va consegnata in busta chiusa allo sportello
postale e spedita con assicurata (euro 5,70). Per i rapporti di lavoro
stagionali le associazioni di categoria possono presentare richiesta per conto
dei loro associati: possono trasmettere le istanze cumulativamente, via
internet, contattando l’help desk dello Sportello Unico (tel. 06/46525939) per
le relative istruzioni.
L’operatore postale apponendo timbro, data e ora dell’accettazione, consegna la
ricevuta con il codice di identificazione dell’istanza.
Tutte le domande affluiranno al Centro Servizi delle Poste Italiane che
acquisirà i dati mediante scansione con lettore ottico e provvederà a
trasmetterle al CED del Dipartimento, con successivo inoltro agli Sportelli
Unici, in via telematica, in tempi brevi delle istanze pervenute.
Il Sistema prevede l’attribuzione automatica di un numero alla domanda secondo
un codice di specifica, cosa che renderà superflua ogni successiva
protocollazione da parte degli Sportelli Unici.
Le Poste invieranno al CED i dati delle schede riepilogative ordinate
cronologicamente e distinte per provincia, tipologia di lavoro e quote
privilegiate.
Tutte le domande cartacee saranno riportate anche su supporto ottico (DVD) e
saranno inviate dalle poste ai vari Sportelli Unici.
b) comunicazioni, pareri e nulla osta
Verificata la regolarità formale, qualora la richiesta sia carente l’operatore
contatta il datore di lavoro interessato per telefono, fax, posta elettronica o
tramite ordine telematico inviato a Poste Italiane con lettera raccomandata. Se
la domanda è completa lo Sportello richiede, in via telematica, alla Questura il
parere positivo che va rilasciato sempre nello stesso modo. Se quest’ultimo è
negativo l’istanza è rigettata e lo Sportello effettua la reiezione utilizzando
il modello scaricabile dal sistema informatico. La Direzione provinciale del
Lavoro, interpellata in via telematica, fornirà il proprio parere utilizzando le
maschere informatiche previste nel sistema. Se il parere è negativo l’istanza è
respinta con le medesime procedure sopra identificate.
In caso di esito positivo viene richiesto, in via telematica, il codice fiscale
all’Agenzia delle Entrate ed, al contempo, lo Sportello trasmetterà in via
telematica le richieste di lavoro subordinato al centro per l’impiego per la
ricerca di disponibili. Trascorsi 20 giorni senza riscontro positivo, si darà
seguito all’istanza: in caso contrario, occorrerà attendere per altri 4 giorni
le eventuali determinazioni del datore di lavoro.
La definizione delle pratiche dovrà avvenire a seguito delle apposite riunioni
stabilite con la circolare congiunta Interno – Lavoro n. 1 del 13 maggio 2005.
Successivamente, lo Sportello trasmette, in via telematica, il nulla osta alla
rappresentanza diplomatica italiana insieme alla proposta di contratto di
lavoro. Quest’ultima rilascerà il visto di ingresso.
c) convocazioni prima e dopo il rilascio del nulla osta
Lo Sportello fissa la data di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore
per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno,
utilizzando il calendario di convocazione già predisposto informaticamente.
Altri adempimenti particolarmente minuziosi sono previsti per le fasi
immediatamente successive.
d) permessi per ricongiungimenti familiari
La circolare, in attesa della piena definizione con le Poste Italiane della
procedura relativa alla presentazione delle istanze di ricongiungimento
familiare, detta alcune procedure relative ai pareri intercorrenti, in via
telematica, tra Questura e Sportello Unico.
e) rilascio di nulla osta ex art. 27, comma 1, T.U. n. 286/1998
Le istanze vanno presentate con raccomandata AR utilizzando la modulistica
scaricabile dai siti istituzionali (modelli D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e DS).
Il nulla osta è prodotto automaticamente dal sistema.
I nulla osta dei lavoratori dello Spettacolo rilasciato dalla Direzione Generale
per il Mercato del Lavoro – Ufficio nazionale collocamento lavoratori dello
Spettacolo – Via Fornovo, 8 , 00192 Roma (tel. 06/367541) sono trasmessi al CED
del Dipartimento, il quale, in via telematica, avvertirà gli Sportelli
competenti per la successiva sottoscrizione del contratto di soggiorno.
f) conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, a seguito di instaurazione di un rapporto di lavoro.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione
professionale, può inoltrare istanza di conversione per lavoro subordinato,
inoltrando istanza con raccomandata AR allo Sportello Unico per la verifica
della sussistenza delle quote disponibili (modello V, scaricabile dai siti
istituzionali), allegando copia del contratto di lavoro sottoscritto dal solo
datore (modello Q). Lo Sportello acquisisce, in via telematica, la eventuale
disponibilità di quote e, in caso positivo, l’istanza prosegue il normale iter.
g) instaurazione di un rapporto di lavoro nei casi di conversione del permesso
di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza
verifica della sussistenza di quote.
Lo straniero extra comunitario, con un permesso di soggiorno per studio o
formazione professionale in corso di validità può chiedere la conversione in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato al compimento della maggiore età o
dopo il conseguimento nel nostro Paese del diploma di laurea o di laurea
specialistica.. In tal caso deve inoltrare richiesta (modello V 2), con lettera
AR, allo Sportello Unico competente per la stipula del contratto di soggiorno
allegando il contratto stesso (modello Q) già sottoscritto dal datore di lavoro.
In tale ipotesi non va verificata la disponibilità delle quote per lavoro
subordinato, ma il contratto va conteggiato in quanto andrà decurtato dalle
quote dell’anno successivo. Verificata la regolarità del contratto lo straniero
viene convocato per la sottoscrizione e , in via telematica, va fornita
comunicazione alla Questura per gli adempimenti successivi.
h) rilascio di certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo in caso
di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di
soggiorno per motivi di studio.
Lo straniero presente in Italia può chiedere la conversione del permesso di
studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo inviando con lettera AR
(modello Z) l’istanza con la documentazione richiesta. La disponibilità della
quota va verificata con la Direzione provinciale del Lavoro: in caso di diniego
la domanda va rigettata con lettera AR. In caso di accoglimento l’interessato è
convocato dallo Sportello, sottoscrive la richiesta di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo e la comunicazione è inviata telepaticamente in Questura.
i) nulla osta per i lavoratori subordinati neo – comunitari
La raccomandata del datore di lavoro va indirizzata allo Sportello Unico che, a
sua volta, prende gli opportuni contatti con la Direzione provinciale del Lavoro
per verificare la sussistenza delle quote. In caso positivo il nulla osta è
inviato per posta ordinaria al datore di lavoro. Con il nulla osta il lavoratore
potrà richiedere la carta di soggiorno alla Questura ed il codice fiscale
all’Agenzia delle Entrate.
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it