Parlamento: misure in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione
Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59
dell'11 marzo 2006, la legge di
conversione del D.L. n. 4/2006 che, rispetto al testo originario, presenta
alcune novità. Queste sono, a nostro avviso, quelle maggiormente rilevanti:
a) (art. 1) Costituzione di un Comitato interministeriale presso la Presidenza
del Consiglio, finalizzato a seguire l'attività di indirizzo e di guida
strategica delle semplificazioni amministrative;
b) (art. 4) L'avvio delle procedure concorsuali con l'emanazione del DPCM si
applica anche alle procedure di reclutamento dei contratti a tempo determinato,
compresi i contratti di formazione e lavoro, superiori a cinque unità. Le
amministrazioni possono attivare tali contratti soltanto per esigenze temporanee
ed eccezionali, previo esperimento di assegnazione temporanea di personale già
in forza a tale mansioni e previa valutazione circa la possibilità di attivare
ricorso alle agenzie di somministrazione, ovvero di esternalizzare o appaltare i
servizi. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, obbligate a trasmettere
alla Funzione pubblica le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
c) (art. 5). Sono prorogati a tutto il 2006 i contratti a termine in essere
presso la Croce Rossa;
d) (art. 6). Le Regioni debbono adottare, nell'ambito delle proprie competenze,
procedure sanitarie unificate e semplificate finalizzate all'accertamento delle
invalidità e del grave handicap ex lege n. 104/1992;. L'accertamento
dell'handicap per patologie oncologiche deve essere effettuato entro 15 giorni
dalla presentazione dell'istanza. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia
"da subito";
e) (art. 7) Tutte le amministrazioni pubbliche, ai fini del monitoraggio
previsto dalla legge n. 68/1999, sono tenute a comunicare semestralmente e
comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento della Funzione
Pubblica l'elenco del personale disabile in forza, le assunzioni effettuate
nell'anno e quelle previste nel piano triennale;
f) (art. 9) La Funzione Pubblica è autorizzata a creare una banca dati
informatica per agevolare la mobilità volontaria dei dipendenti tra le varie
amministrazioni;
g) (art. 11) E' vietato alle Pubbliche Amministrazioni, in presenza di carenze
di organico, di creare situazioni di sopranumero in altre aree funzionali e nel
livello dirigenziale;
(art. 13) Le assunzioni autorizzate per il 2005, con DPCM 6 settembre 2005,
possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006, Le assunzioni di personale a
tempo indeterminato ex art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, possono essere
effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi
previsti. .
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