INPS: pensione per i lavoratori in mobilità che maturano i requisiti
L’INPS, con circolare n. 31 del 12 marzo 2008, in considerazione delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, emana le disposizioni relative alla salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 che si applica nei limiti di 10.000 unità ai lavoratori:
collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che
maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della
Legge 23 luglio 1991, n.223;
ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.
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