Disabili: enti privatizzati ed assunzione di disabili

 

Il TAR dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 563 del 24 marzo 2005, accogliendo un ricorso che si basava su un parere fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non condiviso dalla Provincia di Bologna, ha affermato che in materia di assunzione di disabili nelle imprese (nel caso di specie un istituto di credito) che, in passato hanno assorbito Enti privatizzati, occorre tenere presenti sia le legge n. 68/1999, che il DPR n. 333/2000, che il provvedimento di “gradualità” sulle assunzioni, a suo tempo richiesto, ed autorizzato dal Ministero del Lavoro (percentuale del 12% sulle nuove assunzioni). L’interpretazione del giudice amministrativo è stata che l’aliquota del 12% si applica soltanto nell’ipotesi in cui, dopo l’avvenuta trasformazione, la percentuale dei disabili scenda sotto il 7% e, quindi, l’impresa risulti scoperta nella quota d’obbligo. La posizione della Provincia (che ha, come è noto, competenza in materia di avviamento al lavoro dei disabili) era stata, invece, quella di calcolare le assunzioni del 12% a partire da una certa data (riferita alla costituzione della società che aveva assorbito ex Enti pubblici del credito privatizzati), sia che ci fosse stata o meno la scopertura nell’aliquota.

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