Min.Lavoro: individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere a contribuzione

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010, il Decreto Ministeriale del  17 dicembre 2009 relativo alla individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c), del TU DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e del relativo stanziamento di bilancio.

 

In particolare, sono concessi per la realizzazione di studi e ricerche nelle seguenti tematiche:


a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri;
b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in materia di informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane;
c) aspetti giuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza;
d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle imprese agricole piccole e medie;
e) analisi comparata delle misure e dei protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto alla assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai fini di una loro possibile applicazione in Italia;
f) progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile.
 

I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o ricerca proposta, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente decreto.
 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 17 dicembre 2009
 

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere  alla
contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e del relativo stanziamento di bilancio. (10A04021) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               della tutela delle condizioni di lavoro 
 
  Visto l'art. 197, lettera c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. che prevede  la  facolta'
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a
carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo  ed
al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e  di
medicina sociale in genere; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  23  del  28
gennaio 1995, concernente la definizione  dei  criteri,  modalita'  e
procedure per la concessione dei contributi  di  cui  alla  legge  n.
248/1976 sopracitata; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
27  febbraio  2003,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  del  17  maggio  2003,  n.  113,   recante   la
definizione dei criteri, delle modalita' e  delle  procedure  per  la
concessione dei contributi di cui all'art. 197 del T.U. approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65; 
  Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2007 con il quale  si  e'
provveduto all'impegno sul capitolo 3237, pg 22  (ex  capitolo  4981,
pg. 15, decreto n. 9746, clausola 01) della somma di €.  4.902.206,00
per le  finalita'  previste  dall'art.  197,  lettera  c),  del  T.U.
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  1124/65
sopracitato; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 2 dicembre 2008 - registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il 19  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 197 - con il quale sono state definite le linee programmatiche
di ripartizione e di utilizzo dei fondi destinati alle  finalita'  di
cui all'art. 197, lettera c), del  T.U.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato; 
  Rilevato  che  occorre  provvedere,   alla   individuazione   delle
tematiche di studio o ricerca, da ammettere alla contribuzione di cui
all'art.  197,  lettera  c),  del  T.U.  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1124/65 sopracitato; 
  Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e  di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda  ad  approfondire  le  conoscenze   scientifiche   in   materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia a categorie  di
lavoratori sia ad attivita' lavorative per le quali dette  conoscenze
permangono insufficienti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del decreto del Ministro  del  lavoro  della  salute  e
delle politiche sociali 2 dicembre 2008, i contributi di cui all'art.
197, lettera c), del T.U. approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n. 1124/65 e s.m.i., sono concessi per la realizzazione di
studi e ricerche nelle seguenti tematiche: 
    a) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in  materia  di
informazione e formazione per i lavoratori stranieri; 
    b) elaborazione e sperimentazione di buone prassi in  materia  di
informazione e formazione nelle piccole imprese artigiane; 
    c) aspetti giuridici concernenti  la  tutela  della  personalita'
morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza; 
    d) elaborazione e sperimentazione di buone prassi per  la  tutela
della salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  delle  imprese  agricole
piccole e medie; 
    e)  analisi  comparata  delle  misure   e   dei   protocolli   di
sorveglianza  sanitaria  e  contrasto  alla  assunzione  di  sostanze
alcoliche e stupefacenti  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro nei settori caratterizzati da mansioni a rischio, ai  fini  di
una loro possibile applicazione in Italia. 
    f) progettazione e sperimentazione di soluzioni  organizzative  e
gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul  lavoro  nel
settore edile. 
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o  ricerca
proposta, secondo le modalita'  di  cui  al  successivo  art.  7  del
presente decreto. 

                               Art. 2 
 
  1. per le finalita' di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  e'
destinata la somma di €. 1.470.662,00. 
     
                               Art. 3 
 
  1.  Sono  ammessi  a  presentare  programmi  progettuali   soggetti
pubblici o privati con comprovate pregresse  esperienze  nel  settore
oggetto dello studio o ricerca proposta; 
  2.   possono,   inoltre,   presentare   proposte   progettuali   le
associazioni e/o i raggruppamenti temporanei  tra  i  soggetti  sopra
indicati, costituendi o costituiti ai sensi della  vigente  normativa
in materia; 
  3. non potranno  beneficiare  dei  contributi  le  imprese  che  si
trovino  in  stato  di  liquidazione,  amministrazione   controllata,
concordato preventivo o procedura fallimentare; 
  4. e' vietato il subappalto totale  e/o  parziale  dello  studio  o
ricerca  cofinanziato.  La  delega  a   soggetti   terzi   di   parte
dell'attivita'  e'  ammessa  unicamente  nei  limiti  di  un  apporto
integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita'  previste  dalla
vigente normativa di riferimento. 
                               Art. 4 
 
  1. La  domanda  di  ammissione  alla  contribuzione  dovra'  essere
spedita - a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento  -  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale
della tutela delle  condizioni  di  lavoro  -  Divisione  III  -  Via
Fornovo, 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante  fara'  fede
al fine dell'accertamento della spedizione della domanda  stessa  nel
termine sopraindicato. 
  3. La domanda di ammissione dovra' essere  redatta  utilizzando  il
modello allegato al presente decreto (allegato A) e  disponibile  sul
sito Internet del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati
i seguenti elementi: 
    a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA
della Societa', Ente o persona richiedente; 
    b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono  e
di telefax della sede legale  e  operativa  della  Societa',  Ente  o
persona richiedente; 
    c) titolo dello studio o ricerca proposta e durata  prevista,  la
quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi; 
    d)  nome,  cognome  e   titolo   del   responsabile   scientifico
incaricato; 
    e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo E-MAIL  di  un
referente amministrativo; 
    f) indicazione della tematica  oggetto  dello  studio  o  ricerca
proposta; 
    g) costo totale preventivato e contributo richiesto; 
  4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale  Rappresentante
dell'Ente o Societa' richiedente. 
  5.   La   domanda   dovra'   essere   corredata   della    seguente
documentazione: 
    a) una copia cartacea del progetto di studio  o  ricerca  che  ne
illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi
prefissati; 
    b) un dettagliato preventivo di spesa, 
    c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno: 
      1) il progetto di studio o ricerca; 
      2) il preventivo di spesa; 
      3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione
delle precedenti  esperienze  nel  settore  oggetto  dello  studio  o
ricerca proposta; 
      4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti; 
      5)  l'indicazione  dei  nominativi   del   gruppo   di   lavoro
incaricato; 
      6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente  della
Societa'  o  Ente  richiedente,  con  l'indicazione  delle   mansioni
attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o ricerca; 
      7) l'indicazione delle precedenti esperienze della  Societa'  o
Ente proponente nel settore oggetto dello studio o della ricerca; 
  6. Il preventivo dovra'  contenere,  pena  l'irricevibilita'  della
richiesta, l'indicazione del nominativo e del  compenso  spettante  a
ciascun soggetto fisico o  giuridico  coinvolto  nella  realizzazione
dello  studio  o  ricerca,  l'indicazione   e   il   costo   unitario
dell'acquisizione  di  eventuali  beni  inventariabili  e   di   ogni
ulteriore  spesa  non  ricompresa  nelle   precedenti.   Inoltre   il
preventivo dovra' essere  redatto  in  due  sezioni  sulla  base  dei
sottoindicati criteri: 
    SEZIONE  1:  dovranno  essere  indicati  i  costi  a  carico  del
contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o
ricerca proposta) con le seguenti limitazioni: 
      a)  e'  possibile  imputare  la  quota  parte  dei  costi   per
l'acquisizione  -  esclusivamente  mediante   noleggio,   leasing   o
imputazione delle  quote  di  ammortamento  riferite  al  periodo  di
svolgimento dello studio o  ricerca  proposta  -  delle  attrezzature
scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di
ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei  beni  strumentali
non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento  dello
studio o ricerca proposta. 
      b) e' possibile imputare i costi di «gestione e  funzionamento»
della struttura del soggetto proponente per una quota  non  superiore
al 5%; 
    SEZIONE 2: dovranno essere indicati  i  costi  che  rimarranno  a
carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo
complessivo dello studio o ricerca proposta. 
  7.  le  spese  preventivate  dovranno  essere  indicate  al   lordo
dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente; 
  8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci: 
    a)  spese  relative  alla  «manutenzione   straordinaria»   della
struttura del soggetto proponente; 
    b) spese di rappresentanza; 
    c) i  maggiori  costi  derivanti  da  ritardi  nella  conclusione
dell'attivita' di studio o ricerca. 
                               Art. 5 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  provvedera'
all'esame preliminare dei progetti di studio o  ricerca  proposti  al
fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita'
di presentazione di cui al precedente art. 4. 
  2. La valutazione dei progetti di studio o ricerca sara' effettuata
da un apposito Comitato il quale valutera' preventivamente,  ai  fini
dell'ammissibilita' dei progetti di studio o  interventi  presentati,
la congruita' della spesa  preventivata  in  relazione  all'attivita'
proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi
di realizzazione. 
  3. Il Comitato valutera' i progetti di studio o ricerca  presentati
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) originalita' tecnico-scientifica del  progetto  proposto;  per
tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; 
    b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara'  assegnato
un punteggio non superiore a punti 10; 
    c) validita' della metodologia di  studio  o  ricerca;  per  tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; 
    d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di  lavoro
sulla tematica oggetto dello studio  o  ricerca  proposta;  per  tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10; 
    e) previsione di  azioni  di  divulgazione  dei  risultati  dello
studio o ricerca proposta; per  tale  requisito  sara'  assegnato  un
punteggio non superiore a punti 10. 
                               Art. 6 
 
  1. La  votazione  complessiva  sara'  determinata  -  accertata  la
ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5,  comma
1 - dal  punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun  progetto  o
ricerca nelle fasi di valutazione. 
  2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto
o ricerca il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  formera'
una  graduatoria  di  merito  con  l'indicazione  della   valutazione
complessiva. 
  3. La graduatoria di cui al precedente comma sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   all'indirizzo
«www.lavoro.gov.it». 
  4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno  ammessi  alla
contribuzione i progetti proposti fino alla concorrenza  delle  somme
di cui all'art. 2 del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
  1.  I  contributi  saranno  erogati  in  due  quote  nella   misura
rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo. 
  2. La prima quota - pari al 40% - sara'  erogata  a  seguito  della
stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente
documentazione: 
    a) certificazione antimafia; 
    b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto  di  dichiarazione
avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto  a  tale
dichiarazione  o  residente  in  altri  stati  dell'Unione   europea,
contenente dichiarazione di godimento  dei  diritti  (r.d.  16  marzo
1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura  antimafia
ai sensi della legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
ovvero, per i soggetti non tenuti  all'iscrizione  alla  CCIAA,  atto
costitutivo e statuto,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000; 
    c) per gli enti di  diritto  privato  senza  scopo  di  lucro  il
certificato  penale,  non  anteriore   a   sei   mesi,   del   legale
rappresentante. La documentazione potra' essere prodotta nelle  forme
previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000; 
    d) per le associazioni e/o  i  raggruppamenti  temporanei  l'atto
costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del D.lgs.  n.
157/1995. 
    e)  fideiussione  bancaria   o   polizza   assicurativa   (ovvero
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/1993) a copertura di un  importo
pari all'ammontare della prima quota  medesima.  La  fideiussione,  a
pena di esclusione, dovra': 
      prevedere  espressamente  la  rinuncia   del   fideiussore   al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile; 
      prevedere   espressamente    l'obbligo    incondizionato    del
fideiussore ad effettuare, entro 15  giorni,  su  semplice  richiesta
scritta del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
versamento dell'intera somma garantita sul capitolo  dello  stato  di
previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando
a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso  l'eventuale  pagamento
del premio da parte del soggetto garantito.  Tale  deposito  restera'
vincolato per tutta la durata dello studio o ricerca e comunque  fino
a  quando  non  sia  stata  definita  ogni  eventuale   eccezione   o
controversia. 
  La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace
per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi  dalla  fine  delle
attivita' e della relativa rendicontazione, salvo eventuale  svincolo
anticipato da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione  bancaria  o
polizza assicurativa di  cui  sopra,  quand'anche  resa  dall'impresa
mandataria o capofila del raggruppamento,  dovra'  recare  l'espressa
indicazione che la garanzia si intende prestata  solidalmente  e  per
l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti. 
  3. La seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a  seguito  della
presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca  e  del
rendiconto generale delle spese  sostenute,  sentito  il  parere  del
Comitato tecnico-scientifico sulla  rispondenza  dei  risultati  agli
obiettivi prefissati nel  programma,  sulla  congruita'  delle  spese
sostenute  in  relazione  all'attivita'   svolta   e   ai   risultati
conseguiti, e previa acquisizione e  verifica  di  regolarita'  -  da
parte del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  -  della
documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali  impegni  di
spesa relativa alla totalita' del contributo  concesso  nonche'  alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva  la
facolta'  di  apportare  riduzioni   sul   contributo   concesso   in
proporzione  al  mancato  perseguimento  di  parte  degli   obiettivi
indicati nel progetto di studio o ricerca approvata. 
  5. Le erogazioni di cui al comma  precedente  saranno  assoggettate
alle ritenute di acconto secondo  la  vigente  normativa  in  materia
fiscale. 
                               Art. 8 
 
  1. I risultati conclusivi degli studi o  interventi  ammessi  e  la
relativa relazione di sintesi dovranno  essere  presentati  entro  il
termine previsto nell'apposita convenzione,  pena  la  riduzione  dei
contributo concesso nella misura del 2% del contributo  medesimo  per
ogni decade di ritardo. 
  2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie,  di  cui
quattro su  CD-ROM  realizzato  sulla  base  dello  standard  HTML  o
equivalente. 
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva  di
diffondere  i  risultati  degli  studi  e  interventi  ammessi   alla
contribuzione. 
                               Art. 9 
 
  1.  L'onere  di  € 1.470.662,00 derivante   dall'applicazione   del
presente decreto gravera' sul capitolo 3237 - piano  di  gestione  22
(Missione 17 - ricerca e innovazione; Programma 17.19  -  ricerca  in
materia  di  politiche   del   lavoro,   previdenziali   e   sociali;
Macroaggregato 6.1.1 - Funzionamento) dello stato di  previsione  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sui  fondi  gia'
impegnati con decreto n. 9746 del 21 dicembre 2007. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2009 
 
                                  Il direttore generale: Mastropietro 
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 385 

 

 


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