Min.Lavoro: criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il Decreto Ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010 con i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 24 marzo 2010
 

Criteri  per  la  concessione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale e del trattamento  di  mobilita',  per  l'anno
2010, per le imprese esercenti  attivita'  commerciale  che  occupino
piu' di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle  aziende
operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e  delle
imprese di vigilanza con piu' di  quindici  dipendenti.  (Decreto  n.
50948). (10A04151) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che ha disposto, in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta  dipendenti  e
delle imprese di  vigilanza  con  piu'  di quindici  dipendenti,  nel
limite di spesa di  € 45.000.000,00  (quarantacinquemilioni/00),  per
l'anno 2009; 
  Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, che  ha  prorogato  al  31  dicembre  2010  la  possibilita'  di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in  favore  dei  dipendenti
dalle imprese suddette; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e  la  n.  70  del  31
luglio 2009; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  45081  del  19  febbraio  2009,
adottato ai sensi  dell'art.  19,  comma  11,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stata autorizzata la  concessione
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria   e   di
mobilita'  relativamente  all'anno  2009,   nel   limite   di   spesa
complessivo di € 45.000.000,00, per le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici  con  piu'  di
cinquanta  dipendenti  e  per  le  imprese  di  vigilanza  con   piu'
di quindici dipendenti; 
  Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le  ricadute
sul piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali  e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita'
commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di
viaggio e turismo, compresi gli  operatori  turistici,  con  piu'  di
cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza  con  piu'  di  15
dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita', per l'anno 2010; 
  Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i  criteri  concessivi
dei sopra richiamati trattamenti; 
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di  mobilita',  erogate  con  riferimento  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, e' autorizzata, relativamente all'anno 2010,  la  concessione
dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria   e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale
che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di  viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con  piu'  di  cinquanta
dipendenti e  per  le  imprese  di  vigilanza  con  piu'  di quindici
dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00  cosi'
ripartiti: 
    € 15.000.000,00 per i trattamenti  straordinari  di  integrazione
salariale; 
    € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, l'onere complessivo a carico  del  Fondo  per  l'Occupazione,
pari ad € 45.000.000,00, gravera'  sullo  stanziamento  di  cui  alla
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore. 
  2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto  dall'art.  1
del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende  di
cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010.  L'erogazione  del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati. 

        
      
                               Art. 3 
 
  1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui
al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del
lavoro - Settore politiche del lavoro  -  di  rilevare,  tramite  gli
uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  il  numero  dei  lavoratori
interessati al beneficio in questione e di  comunicarlo  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 

        
      
                               Art. 4 
 
  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   si
applicano le disposizioni vigenti in  materia,  ivi  comprese  quelle
relative al contratto di solidarieta'. 
  2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di  integrazione
salariale il criterio  di  priorita'  viene  individuato  nell'ordine
cronologico  di  arrivo  delle  istanze  da   parte   delle   imprese
appartenenti ai settori interessati presso  la  Divisione  IVª  della
Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
quale si rileva dalla relativa data  di  protocollo  della  Divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa,  data
la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di
protocollo della prima istanza. 

        
      
                               Art. 5 
 
  1.  Ai  fini  del   rispetto   della   complessiva   disponibilita'
finanziaria, pari a  45.000.000,00  milioni  di  euro,  l'I.N.P.S.  -
Istituto nazionale previdenza sociale - e'  tenuto  a  controllare  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni
di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2010 
 
                                            p. Il Ministro del lavoro 
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                      Viespoli        

 

 


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