Min.Lavoro: criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e mobilità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2010, il Decreto Ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010 con i criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, per l'anno 2010, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilita', per l'anno 2010, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti, e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n. 50948). (10A04151) IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa di € 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), per l'anno 2009; Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilita' di concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in favore dei dipendenti dalle imprese suddette; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visto il decreto ministeriale n. 45081 del 19 febbraio 2009, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2009, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2010; Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata, relativamente all'anno 2010, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di € 45.000.000,00 cosi' ripartiti: € 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale; € 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad € 45.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. Art. 2 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. 2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2010. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati. Art. 3 1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 4 1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'. 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IVª della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza. Art. 5 1. Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2010 p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Sottosegretario delegato Viespoli |