Apprendistato professionalizzante: operativo da subito

 

La legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005 ( art. 13, comma 13 bis), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 91 della  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, ha affermato, intervenendo sull’art. 49 del D. L.vo n. 276/2003, che “fino all’approvazione della legge regionale prevista al comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ciò significa che su tutto il territorio nazionale (a prescindere dalle regolamentazioni regionali) sarà possibile instaurare rapporti di apprendistato con tale tipologia se ciò è stato disciplinato dal CCNL, come, ad esempio, è avvenuto nel commercio, in edilizia, nella chimica, nell’abbigliamento e nei centri elaborazione dati. Da ciò ne consegue che il limite è elevato a 29 anni e la durata del rapporto (se previsto dal CCNL) può arrivare fino a 6 anni.

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Legge 80/05   

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