Accesso al credito per i lavoratori ed i pensionati
Con la legge di conversione n. 80/2005 (art. 13 bis) del D.L. n.
35/2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 91 della Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, è stata allargata la possibilità del credito attraverso la c.d.
“cessione del quinto”. Questi i punti essenziali:
a) i pensionati possono contrarre prestiti da estinguere in un periodo massimo
di dieci anni con cessione di quote di pensione (fino ad un quinto), con
garanzia di assicurazione sulla vita;
b) per i dipendenti pubblici è stato eliminato il vincolo dell’anzianità ai fini
della concessione dei prestiti con cessione del quinto: la periodicità del
prestito può arrivare fino ad un massimo di dieci anni;
c) i dipendenti con contratto a termine possono chiedere prestiti con
cessione del quinto, per il periodo fino alla scadenza del contratto;
d) i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativo o,
comunque, rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 409, numero 3, c.p.c. con contratto di almeno un anno, possono chiedere prestiti con
cessione del quinto, per il periodo fino alla scadenza del contratto.
Legge 80/05 |
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