Parlamento: disoccupazione ed incentivi occupazionali
La legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/05
(art. 13), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 91 della Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, contiene alcuni interventi tesi a potenziare gli ammortizzatori
sociali. In particolare vengono disciplinati:
a) il trattamento di disoccupazione. Per il periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre
2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali
è elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per
coloro che hanno un’età pari o superiore ai 50 anni. La misura (che va
rapportata alla retribuzione la quale non può essere inferiore a quella prevista
dal CCNL di categoria, ma non può superare il tetto massimo previsto per gli
interventi di CIG) è elevata al 50% (dall’attuale 40%) per i primi 6 mesi, è del
40% per i successivi 3 mesi e del 30% per gli ulteriori mesi. La contribuzione
figurativa è fissata nel limite massimo di 6 mesi per coloro che hanno meno di
50 anni e di 9 mesi per i lavoratori che hanno un’età pari o superiore. Tali
incrementi non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricola,
ordinaria o speciale, né all’indennità ordinaria con requisiti ridotti prevista
dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988. L’indennità di disoccupazione non
spetta qualora il soggetto perda lo stato di disoccupazione o lo stesso venga
sospeso in applicazione della normativa in materia di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro. Ciò significa, ad esempio, che trovano piena applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 4 del D. L.vo n. 181/2000, come sostituito
dall’art. 5, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002. In particolare, si ricorda che lo
stato di disoccupazione si perde in caso di mancata presentazione senza
giustificato motivo alla convocazione del centro per l’impiego nell’ambito delle
iniziative volte alla ricollocazione ed alla riqualificazione attraverso offerte
formative, in caso di rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua a tempo
indeterminato o determinato o di somministrazione di durata rispettivamente di 8
o 4 mesi (se giovani fino a 25 anni o 29 se laureati). Lo stato di
disoccupazione è, invece, sospeso in caso di accettazione di un’offerta
lavorativa temporanea nei termini appena citati (art. 4, comma 1, lettera d);
b) incentivi alla ricollocazione dei lavoratori collocati in mobilità ex art. 1,
comma 155, della legge n. 311/2004 (si tratta dei lavoratori in CIGS, mobilità o
disoccupazione speciale, individuati da programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa entro il
30 giugno 2005). Per costoro trovano applicazione in materia di incentivi quanto
previsto dagli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
In sostanza, i datori di lavoro che li assumono e l’utilizzatore, in caso di
somministrazione, godono dello sgravio contributivo analogo a quello previsto
per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione o utilizzazione a
termine e fino a 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.
Qualora ricorra tale ultima fattispecie il datore di lavoro percepisce, se
corrisposta, il 50% dell’indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore
ha più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. I lavoratori
collocati in CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004,
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della
legge n. 223/1991, in caso di cessazione di attività, rientrano nelle ipotesi
individuate dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dell’art. 4, comma
3, della legge n. 236/1993. Ciò significa che i datori di lavoro, comprese le
cooperative di produzione e lavoro, possono godere, in caso di assunzione a
tempo indeterminato, dello sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel
Meridione e nelle imprese artigiane (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) o
del 50% dell’indennità di mobilità, se corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla
base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione a
socio (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993). Ovviamente, i datori di lavoro
non debbono aver in corso interventi integrativi e non aver proceduto nei 12
mesi precedenti a riduzioni collettive di personale per qualifiche
sostanzialmente identiche a quelle per le quali si procede all’assunzione o
all’ammissione. Tali disposizioni incentivanti all’assunzione non trovano
applicazione nei confronti di qulle imprese che, presentano assetti proprietari
coincidenti (anche sotto forma di collegamento o di controllo) con l’impresa che
nei 6 mesi precedenti ha messo in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati;
c) assunzioni al di fuori del luogo di residenza. I lavoratori in mobilità o in
CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km. dal luogo di residenza hanno
diritto ad una indennità aggiuntiva pari ad una mensilità dell’indennità di
mobilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi o pari a 3
nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore
a 18 mesi. Analoghe indennità sono previste in caso di distacco temporaneo
finalizzato al fine di evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi
sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993). Anche qui c’è il requisito
della distanza (più di 100 Km) e le 3 mensilità di indennità di mobilità vengono
corrisposte nel caso distacco superiore a 18 mesi (1 mensilità se superiore a 12
mesi). E’ appena il caso di precisare che tale forma di distacco, che è
indennizzabile, è del tutto diversa da quella stabilita dall’art. 30 del D. L.vo
n. 276/2003 ove ricorrono altri requisiti (interesse del datore distaccante e
temporaneità) e le cui modalità operative sono state dettate dalla circolare n.
9/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per completezza di
informazione va ricordato come l’INPS, con circolare n. 26/2005 (rinvenibile sul
nostro sito alla voce “novità” alla data del 15 febbraio 2005) abbia individuato
gli importi massimi per l’indennità di mobilità (oltre che per altre forme
integrative) per il corrente anno;
d) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
(pari al 30% della retribuzione assoggettata a contribuzione ds). Essa è
riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali
transitorie, non ascrivibili a responsabilità datoriale o dei lavoratori,
qualora questi ultimi siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19,
comma 1, della legge n. 1272/1939. Tali disposizioni non si applicano in caso di
sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di tipo verticale (art. 14,
comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto susseguente ad offerte del
centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo n. 181/2000. La durata
massima non può superare le 65 giornate di indennità (comma 10). Il datore di
lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego e all’INPS la sospensione
dell’attività lavorativa, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori che
debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per
l’impiego;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Prevista dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 è riconosciuta anche ai
dipendenti del settore artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori,
non imputabili al datore o ai lavoratori. Condizione essenziale è che gli Enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano per almeno
del 20% della quota o che gli Enti preposti all’attività di formazione e
qualificazione, contribuiscano con almeno 120 ore. Tali disposizioni non si
applicano in caso di sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di
tipo verticale (art. 14, comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto
susseguente ad offerte dei centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo
n. 181/2000. La durata massima non può superare le 65 giornate di indennità
(comma 10). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego ed
all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi
dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro
al centro per l’impiego;
f) individuazione delle situazioni aziendali che danno titolo al trattamento.
Ciò avverrà con DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
“concertato” con quello dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 60
giorni. In tale provvedimento saranno disciplinate, altresì, le modalità di
comunicazione e gli elementi per il monitoraggio del fenomeno da parte
dell'INPS.
Legge 80/05 |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it