Parlamento: il silenzio assenso dopo la legge sulla competitività

 

Tra le novità introdotte, con la legge di conversione n. 80/2005 del D.L. 35/05 (art. 3), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 91 della  Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005, spicca la modifica dell’art. 20 della legge n. 241/1990 in materia di silenzio assenso. In particolare, fatto salvo il precedente articolo 19 ove si parla di dichiarazione di inizio di attività ( con procedura specifica), si afferma che “nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica entro il termine previsto (stabilito con procedura regolamentare o, in difetto, entro 90 giorni). L’Amministrazione competente può, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, convocare una conferenza di servizi, tenendo conto delle eventuali posizioni giuridiche dei contro interessati. I regolamenti vanno emanati entro 6 mesi e, comunque, fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’Amministrazione ha 180 giorni di tempo per decidere: in difetto di decisione scatta il silenzio assenso (art. 3, comma 3, del Decreto Legge n. 35/2005). In caso di silenzio accoglimento l’Amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 – quinquies e 21 – nonies della legge n. 241/1990. Le disposizioni previste dal nuovo articolo 20 non si applicano alle amministrazioni indicate dal nuovo art. 19, comma 1, quale risulta modificato dal Decreto Legge n. 35/05 (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, amministrazione della giustizia, amministrazione delle Finanze, tutela della salute e della pubblica incolumità, patrimonio paesaggistico e culturale, atti imposti dalla normativa comunitaria), nonché a prestazioni sociali condizionate all’accertamento di un requisito di carattere sanitario ed ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Le novità sul silenzio assenso non trovano applicazione sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ferma restando la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

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Legge 80/05   

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