Min.Lavoro: la certificazione di esposizione all'amianto per i lavoratori

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Decreto 12 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008, ha indicato le modalitā attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate.

Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 i lavoratori che:


a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attivitā lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 

I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c).

 

 

 

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