Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito per il personale di imprese di credito

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale 26 aprile 2010, con il Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 26 aprile 2010
 

Modifiche al decreto 28 aprile 2000,  n.  158,  recante  «Regolamento
relativo all'istituzione del Fondo di solidarieta'  per  il  sostegno
del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente  dalle  imprese  di  credito».
(Decreto n. 51635). (10A05610) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
nella parte in cui si prevede che, in attesa di  un'organica  riforma
degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via  sperimentale,
con uno o piu' decreti, misure di politiche attive  di  sostegno  del
reddito   e   dell'occupazione   nell'ambito    dei    processi    di
ristrutturazione aziendale e per fronteggiare  situazioni  di  crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; 
  Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  27  novembre
1997, n.  477,  con  cui  e'  stato  emanato  un  regolamento-quadro,
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali; 
  Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  una  specifica  disciplina  transitoria  per   i   casi   di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi
di personale; 
  Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio  1998,  con
cui in attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'
stato  convenuto  di  istituire  presso  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarieta' per  il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito»; 
  Visto  il  regolamento  recante   l'istituzione   del   «Fondo   di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione e  riqualificazione  professionale  del  personale  del
credito», approvato con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, del  28  aprile  2000,  n.
158; 
  Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5  maggio
2005,  recante  modifiche  al  contratto  del   28   febbraio   1998,
concernente l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il  sostegno
del   reddito,   dell'occupazione    e    della    riconversione    e
riqualificazione professionale del personale del credito»; 
  Visto il regolamento concernente modifiche al  regolamento  recante
l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale del credito», approvato con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226; 
  Visto il protocollo in tema di «Mercato del lavoro e  occupazione»,
stipulato in  data  16  dicembre  2009  tra  l'Associazione  bancaria
italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali,  depositato  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  in  data  14  gennaio
2010, con il quale le parti firmatarie  dei  citati  accordi  del  28
febbraio  1998  e  5  maggio  2005,  hanno  inteso  apportare  talune
modifiche al regolamento istitutivo del fondo; 
  Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n.  102,  in
base al quale «con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   possono   essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga  a
singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1,  comma  1,
del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  27
novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi dell'art.  1-bis  di
cui al capoverso precedente, ad apportare le  predette  modifiche  al
regolamento istitutivo del fondo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 4, lettera b) dopo le parole «di cui all'art. 9» sono
inserite le seguenti: «e  deliberare,  sentite  le  parti  firmatarie
degli accordi del settore del credito,  le  regole  di  precedenza  e
turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte  di  ciascun
datore di lavoro per  le  prestazioni  di  cui  all'art.  11-bis  del
presente decreto»; 
    b) all'art. 4, lettera c) dopo le parole «all'art.  6,  comma  3»
sono inserite le seguenti: «Il Comitato fissa la quota del contributo
ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), da  destinare  alla
sezione emergenziale di cui all'art. 11-bis del presente decreto»; 
    c) all'art. 4, la lettera e) e' sostituita  dalla  seguente:  «e)
vigilare sulla  affluenza  dei  contributi,  sulla  erogazione  delle
prestazioni  nonche'  sull'andamento  della  gestione,  studiando   e
proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del
Fondo, nel rispetto  del  criterio  di  massima  economicita',  anche
attraverso la riallocazione di risorse eventualmente  non  utilizzate
fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c)». 
                               Art. 2 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 5, comma  1,  dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la
seguente: «c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti  dei
lavoratori in esubero non  aventi  i  requisiti  per  l'accesso  alle
prestazioni  straordinarie  di  cui  alla  lettera  b)  del  presente
articolo,  dei  trattamenti  di  cui  all'art.  11-bis  del  presente
decreto.». 
                               Art. 3 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 6, comma 1, l'alinea e'  sostituita  dalla  seguente:
«Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e  c),  e'
dovuto al Fondo:». 
                               Art. 4 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 7,  comma  1,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere  b)
e c), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive  e  di
legge previste per  i  processi  che  determinano  la  riduzione  dei
livelli occupazionali.»; 
    b) all'art. 7, il comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Alle
prestazioni di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),  punto  2),  e
lettere b) e c), nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,  possono
accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme  di  legge  e  di
contratto applicabili alla categoria». 
   
                               Art. 5 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art.10, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «Nei  casi
di riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  di  sospensione  temporanea
dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
punto 2),  il  Fondo  eroga  ai  lavoratori  interessati  un  assegno
ordinario  per  il  sostegno  del  reddito,  ridotto   dell'eventuale
concorso  degli  appositi  strumenti  di  sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente, secondo criteri e  modalita'  in  atto  per  la
cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili»; 
    b) all'art. 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Nei  casi
di  sospensione  temporanea  dell'attivita'  di   lavoro,   l'assegno
ordinario  e'  calcolato  nella  misura  del  60  per   cento   della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per  le
giornate non lavorate, con  un  massimale  pari  ad  un  importo  di:
€ 1.078   lordi   mensili,   se   la   retribuzione   lorda   mensile
dell'interessato e' inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili  se
la retribuzione lorda mensile  dell'interessato  e'  compresa  tra  €
1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la  retribuzione  lorda
mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.». 
                               Art. 6 
 
  1. Al decreto 28 aprile 2000, n. 158, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'art. 11 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 11-bis  (Sezione  emergenziale).  -  1.  Il  Fondo  provvede,
nell'ambito dei processi di cui all'art. 2,  comma  1,  del  presente
decreto, per i lavoratori in  esubero  non  aventi  i  requisiti  per
l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma  1,
lettera b): 
    a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un  assegno  per
il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione
involontaria; 
    b) al finanziamento, per un massimo di dodici mesi, a favore  dei
predetti lavoratori e su loro richiesta,  di  programmi  di  supporto
alla ricollocazione professionale,  ridotto  dell'eventuale  concorso
degli appositi fondi nazionali e comunitari. 
  2.   L'accesso   alle   predette   prestazioni   e'    condizionato
all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e  di  legge
previste per i processi che  determinano  la  riduzione  dei  livelli
occupazionali, nonche'  all'ulteriore  condizione  che  le  procedure
sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale. 
  3. Nel caso di cui alla lettera a) che precede il Fondo provvede al
riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione  di
legge e finche' permanga tale condizione, fermo  quanto  previsto  al
comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi
strumenti di sostegno previsti dalla legislazione  vigente,  fino  al
raggiungimento delle seguenti misure: 
    a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 2.220  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000; 
    b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 2.500  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000; 
    c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante
al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di  € 3.500  lordi
mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000. 
  4. Il  Fondo  provvede  anche  al  versamento  della  contribuzione
correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda  mensile
spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa
obbligatoria. 
  5. Per le prestazioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del  presente
articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un  contributo  il
cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo. 
  6.  Le  domande  di  accesso   alle   prestazioni   della   sezione
emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base
trimestrale, in ordine cronologico  di  presentazione,  tenuto  conto
delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di  precedenza
le domande  presentate  da  aziende  nei  casi  di  dichiarazione  di
fallimento, di emanazione del provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa   ovvero   di    sottoposizione    all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia  stata
disposta o sia cessata. 
  7. Nei casi in cui la misura degli interventi di  cui  al  comma  1
risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di
lavoro delle  risorse  della  sezione  emergenziale  individuati  dal
Comitato  amministratore  ai  sensi  dell'art.  4,  lettera  b),   la
differenza resta a carico del datore di lavoro. 
  8.  Qualora  un'azienda  destinataria  dei   contratti   collettivi
nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore  nel
periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di  cui  ai
commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al  termine  dei
24 mesi di cui alla lettera a). 
                               Art. 7 
 
  L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 26 aprile 2010 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
         Tremonti        

 


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